Art. 626.
Furti punibili a querela dell'offeso.
Si applica la reclusione fino a un
anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a
querela della persona offesa:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo
della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata
immediatamente restituita;
2) se il fatto è
commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed
urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o
raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente
dal raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle
circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo
precedente.
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