Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, 
								sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne 
								profitto per sé o per altri, mediante 
								introduzione in un edificio o in altro luogo 
								destinato in tutto o in parte a privata dimora o 
								nelle pertinenze di essa, è punito con la 
								reclusione da quattro a sette anni e con la 
								multa da euro 927 a euro 1.500 ( modificato ex 
								l. n. 36\2019).
								Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace 
								chi si impossessa della cosa mobile altrui, 
								sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne 
								profitto per sé o per altri, strappandola di 
								mano o di dosso alla persona.
							
								
								La pena è della reclusione da cinque a dieci 
								anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se 
								il reato è aggravato da una o più delle 
								circostanze previste nel primo comma 
								dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più 
								delle circostanze indicate all'articolo 61 
								(modificato ex l. n. 
								36\2019).
							
								
								Le circostanze attenuanti, diverse da quelle 
								previste dagli articoli 98 e 625-bis, 
								concorrenti con una o più delle circostanze 
								aggravanti di cui all’articolo 625, non possono 
								essere ritenute equivalenti o prevalenti 
								rispetto a queste e le diminuzioni di pena si 
								operano sulla quantità della stessa risultante 
								dall’aumento conseguente alle predette 
								circostanze aggravanti 
								 (modificato 
								ex l. 103\2017).