Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per sé o per altri, mediante
introduzione in un edificio o in altro luogo
destinato in tutto o in parte a privata dimora o
nelle pertinenze di essa, è punito con la
reclusione da quattro a sette anni e con la
multa da euro 927 a euro 1.500 ( modificato ex
l. n. 36\2019).
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace
chi si impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per sé o per altri, strappandola di
mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci
anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se
il reato è aggravato da una o più delle
circostanze previste nel primo comma
dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più
delle circostanze indicate all'articolo 61
(modificato ex l. n.
36\2019).
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle
previste dagli articoli 98 e 625-bis,
concorrenti con una o più delle circostanze
aggravanti di cui all’articolo 625, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si
operano sulla quantità della stessa risultante
dall’aumento conseguente alle predette
circostanze aggravanti
(modificato
ex l. 103\2017).