Furto in abitazione e con strappo

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Video- Furto in abitazione e con strappo (art. 624 bis)


Aggiornamento: rispetto all'epoca in fu girato il video è stato il video non vi sono  modifiche sostanziali se non relative all'aumento delle pene e sul calcolo delle circostanze l'aumento delle pena (l. n. 103 \2017 e n. 36\2019 sulla legittima difesa).

Art. 624-bis.
Furto in abitazione e furto con strappo
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500 ( modificato ex l. n. 36\2019).
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61 (modificato ex l. n. 36\2019).
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti  (modificato ex l. 103\2017).