Aggiornamento, comma 1-bis in corsivo aggiunto nel 2017
Art. 649.
Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti
commessi a danno di congiunti.
Non è punibile chi ha commesso
alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
1) del coniuge non legalmente separato;
1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso;
2) di un
ascendente o discendente o di un affine in linea retta,
ovvero dell'adottante o dell'adottato;
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela
della persona offesa, se commessi a danno del coniuge
legalmente separato , o della parte dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata
manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale
dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento
della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non
convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del
nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai
delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro
delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza
alle persone.
Art. 624.
Furto.
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a
chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da euro 154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche
l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore
economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che
ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61,
numero 7), e 625.
Art. 625.
Circostanze aggravanti.
La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della
reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro
1.500:
1) (…abrogato)
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un
qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne
uso;
4) se il fatto è commesso con destrezza;
5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da
una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico
ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni
specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli
alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o
bevande;
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o
stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a
pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio
o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro
materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione
di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di
altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da
privati in regime di concessione pubblica;
8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti
in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche
non raccolti in mandria.
8 bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico
trasporto;
8 ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si
trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei
servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli
automatici adibiti al prelievo di denaro.
Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri
precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra
fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione
da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.
Art. 625-bis.
Circostanze attenuanti.
Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena è
diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del
giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di
coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa
sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare,
ricevere od occultare.
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