Video- Insolvenza fraudolenta 641
Art. 641.
Insolvenza fraudolenta.
Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza,
contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla
è punito, a querela della persona offesa, qualora
l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino
a due anni o con la multa fino a euro 516.
L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della
condanna estingue il reato.
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