Invasione di terreni o edifici

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 Invasione di terreni o edifici (633)
 

Questo articolo è stato sostituito nel 2018, la fattispecie del reato rimane  la stessa ed è quella descritta nel primo comma dell'art. 633, è stato invece sostituito il secondo comma e aggiunto un terzo comma in relazione alle aggravanti. Si è scelto di mantenere il video in quanto è rimasta immutata la fattispecie.
Si riporta l'attuale testo dell'art. 633.

633. Invasione di terreni o edifici.

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da più di due persone, la pena per i promotori e gli organizzatori è aumentata.