630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di
estorsione .
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé
o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione,
è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non
voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito
con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la
pena dell'ergastolo .
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in
modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che
tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si
applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il
soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la
liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
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