Aggiornamento: La
disciplina è rimasta identica, ma nel 2017 la pena è
aumentata da uno a sei anni a due a sette anni.
Art. 640-bis.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche.
La pena è della reclusione da due
a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui
all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui
agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.