Aggiornamento. Nel 2020 l'aggravante prevista dal comma 1 n. 1)
è stata estesa anche alle truffe contro l'Unione Europea. Nel
2018 è stato modificato il terzo comma relativamente alla
procedibilità a querela.
Art. 640.
Truffa.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore,
procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da
euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente
pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare
taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il
timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di
dovere eseguire un ordine dell'autorità;
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di
cui all’articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che
ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso
precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo
61, primo comma, numero 7.
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