Turbativa violenta del possesso di cose immobili


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 Turbativa violenta del possesso di cose immobili (634)

Art. 634.
Turbativa violenta del possesso di cose immobili.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.