Art. 638.
Uccisione o danneggiamento di animali altrui.
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque
deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che
il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a
euro 309.
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si
procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di
bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali
bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei
fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
|