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					Art. 638. 
					
					Uccisione o danneggiamento di animali altrui. 
				Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque 
				deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che 
				il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona 
				offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 
				euro 309.La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si 
				procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di 
				bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali 
				bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
 Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei 
				fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
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