Art. 644.
Usura.
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o
promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo
di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri
vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con
la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto
previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra
utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione,
un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale
limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle
concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni
similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li
ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o
finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del
credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un
terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività
professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote
societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività
imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale
durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal
momento in cui è cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al
presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che
costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro,
beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta
persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri
vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal
reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
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