Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto, mediante violenza alla persona o minaccia,
s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a
chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a
dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o
minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per
assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa
sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
La pena è della
reclusione da sei a venti anni e della multa da euro
2.000 a euro 4.000 (2):
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da
persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di
incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da
persona che fa parte dell'associazione di cui
all'articolo 416-bis;
3-bis) se il
fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis
o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata
difesa (3);
3-ter) se il
fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico
trasporto (4);
3-quater) se il
fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi
nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei
servizi di istituti di credito, uffici postali o
sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (5);
3-quinquies) se
il fatto è commesso nei confronti di persona
ultrasessantacinquenne (6).
Se concorrono due o più delle circostanze
di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se
una di tali circostanze concorre con altra fra quelle
indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da
sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro
4.000.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui
al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater),
non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantità della stessa risultante dall’aumento
conseguente alle predette aggravanti.