Prescrizione 

 

 
Video, prescrizione

nozione
(art. 2934 c.c.)

è un modo generale di estinzione dei diritti causato dal trascorrere del tempo e dall'inerzia del titolare

Il trascorrere del tempo porta con sé numerose conseguenze; soffermandoci solo su quelle di natura giuridica, notiamo subito che con il passare del tempo  diviene difficile provare una determinata situazione giuridica poiché il ricordo di fatti lontani inevitabilmente diviene confuso, e può anche accadere che si perdano i documenti idonei a render chiara l'esistenza stessa di un diritto.

D'altro canto il solo trascorrere del tempo non basterebbe a giustificare la perdita di un diritto; è infatti vero che sin quando il titolare di un diritto fa uso dei poteri che ad esso sono connessi, dimostra la sua volontà di non abbandonarlo. Se, all'opposto, non ne fa alcun uso, implicitamente dimostra il suo disinteresse che, protrattosi per un tempo più o meno lungo, produrrà come conseguenza la perdita di quella posizione giuridica.

Da quanto abbiamo detto si capisce come mai possiamo considerare fondamento della prescrizione sia l'inerzia del titolare del diritto sia l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Accade, infatti, che nelle singole norme che si occupano della prescrizione  spesso rileva l'una o l'altra esigenza, facendoci intendere che entrambe ( e non l'una o l'altra come ritiene parte della dottrina) contribuiscono a creare  le fondamenta dell'istituto.

Iniziamo subito col dire che non tutti i diritti si prescrivono; ve ne sono infatti alcuni che non si prescrivono a causa della loro natura.
Prendiamo ad esempio, i diritti della personalità che non si prescrivono mai.

Elenchiamo nella sottostante tabella i principali diritti che non sono soggetti a prescrizione; in corsivo i collegamenti ipertestuali.

diritti non soggetti a prescrizione

tutti i diritti indisponibili
il diritto di proprietà
l'azione volta a far dichiarare a nullità di negozi giuridici
le azioni in materia familiare

come abbiamo visto in precedenza, per la prescrizione sono necessari due elementi:
 1. Il trascorrere del tempo;
 2. L'inerzia del titolare del diritto.
Soffermiamoci sul primo punto:

 il termine di prescrizione ordinario è di dieci anni

Ciò vuol dire che se la legge non dispone diversamente tutti i diritti  si prescrivono in questo lasso di tempo.
È da notare, però, che sono previsti termini più brevi o più lunghi rispetto a quello ordinario.
Vediamo nella tabella i diversi termini di prescrizione:

si prescrivono in venti anni  ----->

      ------>  i diritti reali su cosa altrui

prescrizioni brevi

si prescrive in cinque anni

il diritto derivante da fatto illecito. Se il fatto è cagionato dalla circolazione di veicoli natanti, il diritto al risarcimento si prescrive in due anni
(art. 2947 c.c.)

si prescrivono in cinque anni

i pigioni delle case e tutti corrispettivi delle locazioni; gli interessi e tutto ciò deve pagarsi periodicamente ad anno, o a termini più brevi; l'indennità spettante dalla cessazione del rapporto di lavoro che gli altri casi previsti dall'articolo 2948 c.c.

si prescrivono in cinque anni

i diritti che derivano da rapporti sociali (art. 2949 c.c.)

si prescrivono in due anni

i diritti che può esercitare l'assicurato nei confronti dell'assicurazione e quelli che derivano dal contratto di riassicurazione (art. 2952 come modificato ex l. n. 166\2008)

si prescrivono in un anno

i diritti derivanti dal contratto di assicurazione per i premi dovuti all'assicuratore (art. 2952 c.c.)

si prescrivono in un anno

i diritti del mediatore e quelli derivanti dal contratto di spedizione trasporto (artt. 2950 e 2951 c.c.)

Come abbiamo visto nel caso di prescrizioni brevi il termine è inferiore a quello ordinario di dieci anni. Se, però, il diritto soggetto a prescrizione breve è accertato con sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrive in dieci anni e non più in cinque.

 

 nota di approfondimento

Abbiamo definito la prescrizione come un modo di estinzione del diritto. Questa è, evidentemente, l'opinione del legislatore che chiaramente identifica la prescrizione con l'estinzione. È da riportare, però, anche l'opinione di quegli autori che ritengono, nonostante il dettato dell'art. 2934, di non doversi parlare di estinzione del diritto, ma di perdita della sua forza. Coloro che ritengono che la prescrizione non provochi l'estinzione si basano su diverse norme relative proprio alla prescrizione: in primo luogo articolo 2940 codice civile secondo cui non è possibile chiedere la ripetizione di quanto è stato spontaneamente pagato per un debito prescritto, ed ancora l'articolo 2938 del codice civile secondo cui la prescrizione non può essere rilevata d'ufficio. Queste due norme non sono compatibili con l'idea che la prescrizione provochi l'estinzione del diritto; se infatti il diritto fosse realmente estinto, si dovrebbe ottenere la ripetizione di quanto si è spontaneamente pagato. In merito poi alla impossibilità da parte del giudice di sollevare d'ufficio l'eccezione di prescrizione, questa può spiegarsi solo considerando che il diritto è ancora esistente; se ciò non fosse il giudice dovrebbe rilevare d'ufficio l'eccezione di prescrizione in quanto rientra nei suoi poteri verificate le situazioni giuridiche attualmente esistenti. Se, quindi, il diritto fosse realmente estinto il giudice non dovrebbe fare altro che prenderne atto; se invece il diritto non è estinto il giudice non potrà agire d'ufficio. Tale potere spetterà solamente alla parte che potrà sollevare la relativa eccezione.

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