Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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accettazione con beneficio di inventario

 Con l'accettazione pura e semplice l'erede confonde il suo patrimonio con quello del defunto che divengono, in tal modo, un unico patrimonio; questa conseguenza può non sempre essere conveniente per l'erede, perché se nel patrimonio del de cuius i debiti superano i crediti, l'erede sarà tenuto comunque a onorarli. Per questo motivo potrebbe convenire accettare l'eredità, non puramente e semplicemente, ma con beneficio d’inventario in modo da non dover rispondere con il proprio patrimonio per i debiti che erano del defunto.
A volte l'accettazione beneficiata non è facoltativa, ma obbligatoria; in particolare devono accettare con beneficio d'inventario: 1.i minori o gli interdetti (art. 471 c.c.); 2.i minori emancipati o gli inabilitati (art. 472 c.c.); 3.le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali (art. 473 c.c.).

La necessità dell’accettazione beneficiata non significa che questa sia automatica, perché è pur sempre necessario che vi sia un atto di accettazione compiuto (per quanto riguarda i minori e gli interdetti) dal tutore o dal genitore con l'autorizzazione del giudice tutelare, e per il minore emancipato e l'inabilitato, con il consenso del curatore e l'autorizzazione del giudice tutelare.
In tutti gli altri casi, l’accettazione beneficiata è facoltativa, ma qual è l'effetto del beneficio d'inventario? 
Ci risponde l'art. 490, che dopo aver affermato che l'effetto principale dell'accettazione beneficiata consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, ne specifica le conseguenze.
In particolare con l'accettazione beneficiata l'erede:

 Vediamo, ora, la forma richiesta dalla legge per l'accettazione con beneficio d'inventario (art. 484 c.c.):

L'erede che accetta l'eredità con beneficio d’inventario può trovarsi o meno nel possesso dei beni ereditari, in tal caso:

Come si vede l'accettazione con beneficio d’inventario deve essere pur sempre preceduta o seguita dall'inventario; diversamente avrà l'efficacia di un’accettazione pura e semplice, ma che cos'è l'inventario?

Rispondiamo: è un’operazione dal carattere prevalentemente contabile (artt. 769 e ss. c.p.c.) che serve a determinare l'attivo e il passivo del patrimonio ereditario; l'art. 775 c.p.c. indicando analiticamente il contenuto del processo verbale dell'inventario, ci fa capire in maniera precisa in cosa consiste l'inventario.
Non bisogna credere che con l'accettazione con beneficio d'inventario il chiamato all'eredità non divenga erede; al contrario diverrà erede, ma i suoi poteri sul patrimonio del defunto non saranno certamente quelli pieni che gli sarebbero derivati dall’accettazione pura e semplice; con l'accettazione beneficiata, infatti, l'erede diviene l'amministratore del patrimonio del de cuius, patrimonio che amministra nel suo interesse e in quello dei creditori e dei legatari; proprio perché l'erede amministra pur sempre delle cose sue, l'art. 491 c.c. prevede la sua responsabilità per l'amministrazione solo per colpa grave. Pagati i creditori e i legatari con l'attivo disponibile del patrimonio ereditario (art. 495 c.c.), l'erede non sarà responsabile per i crediti rimasti ancora insoddisfatti, mentre i creditori potranno ancora agire in regresso contro i legatari per le somme che sono ancora loro dovute.
Chiudiamo l'argomento riportando le ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario
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