Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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amministrazione della comunione

Il legislatore nel prevedere la comunione legale ne ha anche regolato l'amministrazione. 
Vediamo, quindi, le regole previste dagli articoli 180 e seguenti del codice civile.

Come abbiamo visto per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione è necessario il consenso di entrambi i coniugi, ma se uno dei due rifiuta di dare il suo consenso per tali atti o per la concessione o acquisto di diritti di godimento, secondo l'articolo 181 c.c. l'altro coniuge potrà rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione alla stipulazione dell''atto quando sia necessario agli interessi della famiglia o dell'azienda che fa parte della comunione.
Se, invece, gli atti sono compiuti senza il necessario consenso dell'altro coniuge, se riguardano beni immobili o beni mobili registrati gli atti compiuti senza consenso, sono annullabili entro un anno dalla conoscenza che il coniuge ha avuto dell'atto o, in ogni caso, entro un anno dalla trascrizione; se riguardano beni mobili non registrati l'altro coniuge è obbligato a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima della alienazione o, dove ciò non sia possibile, al pagamento per equivalente.
I beni della comunione costituiscono la garanzia principale per le obbligazioni contratte dai coniugi e rispondono, in via sussidiaria, anche dei debiti assunti dal coniuge nei confronti dei suoi creditori particolari. Vediamo, quindi, nel dettaglio questi casi.

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