Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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beni che fanno parte del patrimonio dello Stato

 La differenza tra beni che fanno parte del patrimonio indisponibile e beni del patrimonio disponibile sta in questo:
- quelli che
  appartengono al patrimonio indisponibile, pur non essendo beni demaniali, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano;
- quelli che appartengono al patrimonio disponibile  sono soggetti alle regole del codice civile salva l’applicazione delle regole particolari che li riguardano.

I beni del patrimonio indisponibile, quindi, poiché non possono essere sottratti alla loro destinazione, non possono essere alienati, ipotecati o usucapiti ma solo se queste operazioni li sottraggano alla loro destinazione.
I beni che fanno parte del patrimonio disponibile, invece, potendo essere sottoposti alle regole del codice civile, possono essere alienati, usucapiti etc. se non vi sono norme che stabiliscono diversamente.
L’art. 826 c.c. contiene
  il “catalogo” dei beni che fanno parte del patrimonio indisponibile; ricordiamo le miniere, i beni che fanno parte della dotazione del Presidente della Repubblica, le caserme e le sedi degli uffici pubblici dello Stato e degli altri enti territoriali, i loro arredi e gli atri beni destinati a un pubblico servizio.
Vi sono, infine i beni degli altri enti pubblici non territoriali ( art. 830 c.c.) che sono soggetti alle regole del codice civile, se, però, tali beni sono destinati a un pubblico servizio, assumono la stessa condizione giuridica dei beni che fanno parte del patrimonio indisponibile.
I beni demaniali possono mutare la loro condizione giuridica, e passare al patrimonio dello Stato ( art. 829 c.c.) quando cessa la loro destinazione; per ottenere tale passaggio sarà necessario un atto dell’autorità amministrativa redatto e reso pubblico secondo le regole previste dalle legge.
Parliamo ora
  dei beni degli enti ecclesiastici. Questi sono sottoposti alle regole del codice civile, (art. 831 c.c.), tuttavia gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico non possono essere sottratti alla loro destinazione, anche se alienati, fino a quando tale destinazione non sia cessata in conformità alla regole previste dalla legge. Quindi se un privato acquista una chiesa, dovrà comunque consentire che si svolgano le funzioni religiose.
Chiudiamo il nostro discorso sui beni pubblici parlando dei beni immobili vacanti (art. 827 c.c.). Questi sono beni immobili che non sono di proprietà di nessuno. Tali beni fanno parte del patrimonio dello Stato.

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