Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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classificazione dei contratti

Abbiamo parlato sino ad ora della natura del contratto; prima di andare avanti, però, è necessario tentarne una classificazione perché spesso faremo riferimento a diverse categorie di contratti; senza pretendere, quindi, di elencare tutte le categorie possibili di contratti, ci limiteremo alle più importanti e generalmente accettate.

Distinguiamo, ora, in base in base al momento del perfezionamento del contratto:

 Distinguiamo, ora, in base agli effetti che producono in:

Stando attenti a non confondere i termini, spesso simili e in parte coincidenti (come a efficacia reale e reale), può accadere che una categoria escluda l'altra; un contratto non può essere, ad esempio, consensuale e reale, mentre può essere reale e a efficacia reale, come il mutuo che è reale, perché si perfeziona con la consegna, e a efficacia reale perché ha ad oggetto un diritto reale cioè il trasferimento della proprietà di una somma di denaro.
Ricordiamo, infine, che in certi casi il trasferimento del diritto non è immediato, ma differito nel tempo.  L'esempio tipico è costituito dall'ipotesi dell'art. 1378 c.c. sulla vendita di cose generiche; in questo caso la proprietà dei beni non passa per effetto del semplice consenso, ma sarà necessario anche un'ulteriore atto detto "individuazione". Solo da quel momento vi sarà l'effetto reale.  
Passando, ora, al legame tra le  prestazioni, distinguiamo tra:

 Abbiamo definito il legame che lega prestazione e controprestazione, chiamandolo "sinallagma".
Questo legame deve esistere sia alla nascita del rapporto (sinallagma genetico) sia nel suo svolgimento (sinallagma funzionale). 
Prendiamo ad esempio la locazione definito come il contratto dove una parte s'impegna a far godere un immobile all'altra verso un corrispettivo (art. 1571 c.c.). Se nel contratto di locazione si stabilisce che il corrispettivo è dovuto anche senza il godimento dell'immobile, si rompe il nesso che lega le due prestazioni sin dal momento della nascita del contratto, manca il sinallagma genetico e il contratto è nullo per difetto della causa. Se, invece, in un regolare contratto di locazione, si continua a pretendere il canone anche dopo che si non assicura più il godimento dell'immobile, c'è violazione del sinallagma funzionale e il rimedio a disposizione del conduttore non sarà la dichiarazione di nullità del contratto, nato valido, ma la risoluzione per inadempimento.
Concludiamo la nostra breve, ma indispensabile, classificazione parlando dei contratti aleatori; in questi contratti una o l'altra delle prestazioni devono eseguirsi solo al verificarsi di un evento incerto. Elemento caratterizzante di questi negozi è "l'alea", il rischio che una parte si assume di dover eseguire la sua prestazione senza che l'altra debba eseguire la sua.

Aleatorio è il contratto di assicurazione dove la prestazione dell'assicuratore è solo eventuale, mentre l'assicurato dovrà comunque pagare quanto stabilito nella polizza, anche se non si verificherà mai l'evento assicurato.
Altri contratti aleatori sono la rendita vitalizia e la vendita di cosa futura.
Proprio perché i contraenti hanno deciso di stipulare questo tipo di contratto, non sarà possibile applicare alcune regole stabilite per gli altri contratti, come la rescissione per lesione (art. 1448 c.c.) o la risoluzione per eccessiva onerosità; ad esempio l'assicuratore non potrebbe chiedere la risoluzione del contratto perché, avendo ricevuto il pagamento di un solo premio, è stato costretto a pagare un ingente indennizzo per il verificarsi dell'evento assicurato.
Opposti ai contratti aleatori sarebbero i contratti commutativi, dove, invece le prestazioni sono già predeterminate e sono considerate nella loro corrispondenza.  Questa definizione (come del resto può accadere per tutte le definizioni), però, lascia aperti molti dubbi anche perché nel contratto di assicurazione possiamo anche trovare questi elementi; forse sarebbe meglio definire i contratti commutativi come i contratti corrispettivi non aleatori

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