Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone

compensazione

 

Un esempio con i soliti Tizio e Caio chiarirà il concetto di compensazione. Tizio, conduttore, deve a Caio, proprietario, 50 come canone di locazione ma Caio deve a sua volta a Tizio 25 per un prestito concessogli dallo stesso Tizio. Maturatasi la scadenza mensile del canone di locazione, ed anche la scadenza entro la quale Caio deve restituire il denaro a Tizio, vi sarà compensazione tra reciproci debiti e crediti, ed essendo il debito di Tizio conduttore equivalente a 50, mentre il debito di Caio proprietario equivalente a 25, Tizio dovrà Caio come canone di locazione residuo la sola somma di 25.  
Dall'esempio notiamo subito che la compensazione per operare ha bisogno di alcuni presupposti; non basta, infatti, che vi siano dei semplici reciproci rapporti di debito e credito tra le parti, ma è anche necessario che tali rapporti rappresentino crediti omogenei, liquidi ed esigibili.
A queste condizioni la compensazione opera automaticamente, senza che le parti debbano fare altro e, per questo motivo, è detta compensazione legale. Il nostro codice, però, conosce altri due tipi di compensazione, la compensazione giudiziale e la volontaria. Vediamo i tre tipi di compensazione:

Come abbiamo visto con la compensazione si evita un inutile scambio tra debitore e creditore; in certi casi, tuttavia, la compensazione non è ammessa per la natura dei crediti e dei debiti reciproci.
L'articolo 1246 del codice civile indica i casi in cui la compensazione non si verifica, nonostante l'esistenza delle altre condizioni previste dalla legge. In particolare si vieta la compensazione per i crediti per cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato, per la restituzione di cose depositate o date in comodato, per crediti dichiarati impignorabili, per rinunzia alla compensazione e negli altri casi in cui il divieto è stabilito dalla legge come nell'ipotesi in cui il credito abbia natura alimentare.
La compensazione è un mezzo di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattorio perché ciascun soggetto rimane soddisfatto ottenendo l'estinzione del proprio credito. Una particolare disciplina è prevista dal codice civile (art. 1242) in merito all'eccezione di compensazione. Abbiamo visto, infatti, che la compensazione legale opera automaticamente senza che sia necessaria un'altra manifestazione di volontà da parte del creditore o del debitore. Tuttavia l'articolo 1242 dispone che il giudice non può rilevare d'ufficio l'avvenuta compensazione.
Di conseguenza solo la parte costituita in giudizio potrà eccepire l'avvenuta compensazione. Se, infine, tra debitore e creditore vi erano diversi rapporti di debito credito, la compensazione ha effetto in applicazione dei criteri legali d'imputazione del pagamento previsti dall'articolo 1249 c.c.

Torna alla pagina iniziale del manuale