Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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comunione dell'eredità

 È un’ipotesi che spesso avviene nella realtà, poiché di solito la chiamata ereditaria riguarda più di una persona; abbiamo, quindi, la figura del coerede che è titolare "pro quota" dell'asse ereditario insieme agli altri eredi; si tratta, quindi, di titolarità di una quota ideale dei beni ereditari, e non di una parte determinata di questi, e ciò ci fa intendere che ci troviamo di fronte una forma dell’ordinaria comunione dei beni regolata dagli artt. 1100 e ss. del codice civile; da quest'ultima, però, la comunione ereditaria si distingue perché non riguarda solo la proprietà, ma una pluralità di diritti di natura eterogenea, quei diritti che rappresentavano  il patrimonio ereditario.
Altra differenza riguarda il diritto di prelazione che spetta ai coeredi in caso di alienazione della quota (o di parte di essa) a un estraneo. Secondo l'art. 732 c.c. tale diritto spetta sempre agli altri coeredi, a meno che non vi abbiano rinunziato.
L'erede che intende alienare la sua quota deve fare in modo che gli altri possano esercitare il diritto di prelazione; per giungere a tale risultato dovrà notificare agli altri eredi la sua proposta di alienazione con l'indicazione del prezzo; il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro il termine di due mesi dall'ultima notifica, trascorsi i quali l'erede sarà libero di alienare la sua quota anche a estranei all'eredità.
Viene da chiedersi cosa accade se non sia effettuata la notifica; ci risponde sempre l'art. 732 secondo cui i coeredi hanno il diritto di riscattare la quota non solo nei confronti dell'acquirente, ma anche dagli aventi causa da questo, finché dura la stato di comunione.
È questo il "retratto successorio", cioè il diritto di riscatto della quota che spetta ai coeredi in seguito alla mancata notifica; il coerede che avrà esercitato con successo l'azione diverrà proprietario della quota con efficacia " ex tunc", ma dovrà corrispondere all'acquirente il prezzo che questi aveva pagato per la quota ereditaria.
I coeredi godono in comunione i beni ereditari, ma questa può sempre essere sciolta per iniziativa anche di uno solo di loro che non intenda più farne parte con la divisione dell'eredità, disciplinata dagli artt. 713 e ss. c.c. di cui ci occupiamo nelle successive pagine.

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