Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato

comunione legale

·         Campo di applicazione: la comunione dei beni è il regime patrimoniale ordinario della famiglia che si adotta solo se non diversamente stabilito,

·         Differenze rispetto alla comunione ordinaria: è sottoposta ad un regime speciale previsto dagli articoli 177 e ss. del codice civile che disciplinano non solo il modo del godimento, ma anche il modo di acquisto di nuovi beni e crediti. Le norme sulla comunione ordinaria si applicano solo in via residuale; ne possono far parte anche crediti.

Vediamo ora quali beni rientrano a far parte della comunione legale di beni e quali ne sono esclusi. Cominciamo con i primi indicati dall'articolo 177 c.c.
Costituiscono oggetto della comunione:


Vediamo che non tutti i beni oggetto della comunione hanno lo stesso regime giuridico. I primi due, infatti, vi rientrano sempre e comunque, mentre gli ultimi due fanno parte della comunione solo al momento del suo scioglimento. Si tratta della c.d. comunione de residuo, cioè di beni che normalmente non rientrano nella comunione legale, ma ne fanno parte solo al momento suo scioglimento se esistenti.
Formuliamo l'ipotesi che uno dei coniugi abbia ricevuto il canone di locazione del mese di aprile di un suo immobile e che tale somma di denaro non sia stata ancora spesa. Nel caso di scioglimento della comunione proprio ad aprile, il coniuge proprietario dovrà dividere con l'altro tale somma di denaro, ma non le successive che percepirà come canone di locazione per i mesi successivi.

La comunione legale ha a oggetto quasi tutti i beni acquistati durante il matrimonio, ma ne sono in ogni caso esclusi i "beni personali"  indicati nell'articolo 179 del codice civile, vediamo quindi, quali sono tali beni:

Sono, quindi, beni personali quelli acquistati prima del matrimonio, mentre per gli acquisti avvenuti successivamente, l'art. 179 distingue  due categorie e cioè:

Nel secondo gruppo rientrano i beni acquistati con il prezzo ricevuto dalla vendita di beni personali o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto. 
Se, ad esempio, il marito vende un appartamento di sua proprietà esclusiva e con il ricavato acquista un nuovo immobile durante il matrimonio, tale acquisto non rientrerà nella comunione solo se il marito dichiari, all'atto dell'acquisto, che l'immobile è acquistato con il prezzo della vendita del suo appartamento.
L'articolo 179 dispone, infine che :" L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f)...., quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge".

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