Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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concepito

Video, il concepito

L'articolo 1 del codice civile nell'occuparsi della capacità giuridica al secondo comma aggiunge: “I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita”.

Non bisogna meravigliarsi che vi siano disposizioni di legge a favore dei concepiti poiché sono poste a tutela di soggetti che potrebbero venire ad esistenza. L'art. 784 c.c. prevede la possibilità di poter donare anche a chi è solo concepito o, addirittura, a favore di figli di una persona vivente non ancora concepiti. Accanto alla figura del concepito, quindi, la legge prende in considerazione in casi particolari anche la figura del nascituro non concepito cui spettano diritti simili a quelli del concepito. Viene da chiedersi, piuttosto, se il concepito acquista la capacità giuridica o è comunque necessaria la nascita.  Abbiamo, in proposito, due opinioni. Secondo l'opinione prevalente il concepito non ha capacità giuridica essendo comunque necessaria la nascita per il suo acquisto.
Secondo altra opinione, minoritaria ma autorevolmente sostenuta, il concepito ha capacità giuridica poiché è oggetto di tutela giuridica, solo che questa capacità può divenire definitiva con la nascita oppure sparire (cioè estinguersi retroattivamente) nel caso in cui questa non si verifichi.

 

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