Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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confusione

 

Come vediamo nella confusione una persona si trova a essere allo stesso momento debitore e creditore di sé stesso.
Questa ipotesi può verificarsi in seguito a situazioni giuridiche poste in essere volontariamente dal soggetto, oppure di natura accidentale. Come esempio delle prime, possiamo pensare al caso in cui un imprenditore ceda la sua azienda a un altro imprenditore che era anche creditore di questa azienda. È chiaro che l'acquirente si troverà a essere creditore del vecchio imprenditore ma anche, come nuovo proprietario dell'azienda, debitore di se stesso. Altro caso può riguardare l'ipotesi in cui si divenga eredi di una persona di cui si era creditori.
La confusione opera automaticamente, (ope legis) senza che sia necessaria un'apposita dichiarazione di volontà. Se i debiti erano garantiti da terzi, l'estinzione dell'obbligazione verificatasi in seguito alla compensazione, comporterà anche la cessazione delle garanzie da loro prestate.  Analogamente a quanto accade per la compensazione, la confusione non può operare in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito. Se, infine, vengono a confondersi le qualità di debitore e fideiussore, la fideiussione si estingue salvo che il creditore non abbia interesse a mantenerla in vita. La confusione, soddisfando l'interesse del creditore, è un modo di estinzione delle obbligazioni a carattere satisfattorio.

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