Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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Decorrenza e inderogabilità della prescrizione

Secondo l'articolo 2935 codice civile la prescrizione comincia decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

L'articolo del codice in poche parole esprime concetti abbastanza complessi; in primo luogo viene da chiedersi quando un diritto può essere fatto valere. Rispondiamo affermando che un diritto può essere fatto valere quando non si frappongono ostacoli legali al suo esercizio; se, ad esempio, un diritto è sottoposto a condizione sospensiva, è chiaro che non potrà esercitarsi fino a quando la condizione non sia avverata. È evidente che la prescrizione, nel caso sopra riportato, comincerà decorrere dal giorno in cui si sia avverata la condizione. Non costituiscono, invece, impedimenti al decorso della prescrizione situazioni di fatto che impediscano al titolare del diritto di esercitarlo, come ad esempio l'ignoranza della sua esistenza.
Altra regola fondamentale in tema di prescrizione è quella espressa dall'articolo 2936 codice civile secondo cui:”
è nullo ogni patto diretto modificare la disciplina legale della prescrizione”.
In altre parole le parti non possono accordarsi per limitare la prescrizione. Se così non fosse una siffatta clausola potrebbe essere sempre inserita in tutti i contratti svuotando, in pratica, l'istituto. Completa la regola dell'articolo 2936 il principio espresso dal successivo articolo 2937 codice civile secondo cui
:” Non può rinunziare alla prescrizione chi non può validamente disporne del diritto. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione”.
Com'è facile intuire una preventiva rinunzia alla prescrizione, equivale a modificarne la disciplina legale o, fatto ancora più grave, ad eliminare lo stesso istituto della prescrizione.
Non contrasta con il primo comma dell'articolo 2937 il secondo comma dello stesso articolo, secondo cui sarà possibile rinunziare alla prescrizione solo dopo che questa si sia compiuta; in altre parole potrebbe darsi che il diritto sia effettivamente estinto, ma il debitore in ossequio ad una sua regola morale, decida di adempiere lo stesso. Ciò può farlo rinunziando espressamente alla prescrizione, oppure dimostrando nei fatti la sua volontà di rinunzia come nel caso in cui versi un acconto. Quasi a completare quanto esposto sopra, è la regola dell'articolo 2940 codice civile, secondo cui: “
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”.
Se, quindi, il debitore paga spontaneamente quanto doveva per un debito ormai prescritto, non potrà più chiedere al creditore la restituzione di quanto versato. La norma sembra esprimere un’ipotesi di rinunzia tacita alla prescrizione, già vista nel caso precedente. In realtà sembra corretto inquadrarla nell'ipotesi di adempimento di obbligazione naturale oppure, come ritengono altri autori, trarrebbe il suo fondamento dalla concezione secondo cui la prescrizione non provocherebbe l'estinzione del diritto, ma solo la possibilità di paralizzarne la realizzazione.
Collegato a quest'argomento è l'ipotesi prevista dall'art. 2938 c.c. La prescrizione trova la sua fonte nella legge e sembra portare all'automatica estinzione del diritto, tuttavia l'art. 2938 c.c. stabilisce che il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione.
In altre parole se anche la prescrizione si è maturata, sarà sempre e solo il convenuto a dover sollevare la relativa eccezione, non potendolo fare il giudice di sua iniziativa. La regola dell'art. 2938 fa quindi sorgere dei dubbi sul fatto che la prescrizione sia effettivamente un modo di estinzione dei diritti.  Potrebbe accadere, però, che il debitore non sollevi l'eccezione di prescrizione, ma altre persone (ad es. un suo creditore o un terzo) abbiano interesse a che lui eccepisca l'avvenuta prescrizione.
  A questi interessi provvede l'art. 2939 c.c. secondo cui la prescrizione può essere anche opposta dai creditori e da chiunque vi abbia interesse, quando il debitore convenuto in giudizio non la faccia valere, e lo stesso potere spetta anche nel caso in cui vi sia stata rinunzia.
Per chiudere l’argomento vediamo il caso previsto dall’art. 2947 c.c. sulla prescrizione per il risarcimento dovuto in seguito a fatto illecito.
In generale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ( art. 2935 c.c.), ma l’art. 2947 dispone che per quanto riguarda il risarcimento del danno per fatto illecito, il relativo diritto si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito.
Come si vede si tratta di termini diversi, ma nel caso di fatto illecito, si applica comunque il 2947 perché norma speciale rispetto all’ipotesi generale dell’art. 2935.
Si segnala, però, che la giurisprudenza e parte della dottrina ritengono che il giorno di decorrenza della prescrizione ex art. 2947 non è quello in cui si è verificato il fatto illecito, e cioè il giorno in cui l’autore del fatto abbia compiuto l’azione o realizzato l’omissione, ma il giorno in cui il danno si sia manifestato e sia conoscibile alla vittima del danno. Ad es. un errata trasfusione di sangue può manifestare i suoi effetti anche dopo tempo rispetto
  al giorno in cui fu compiuta, ed è da questo momento che comincerebbe a decorrere il termine di prescrizione. Per questo motivo si dice che il giorno di inizio della prescrizione ex art. 2947 è mobile, e si parla a tal proposito di “limite mobile” proprio per quanto attiene all’inizio della prescrizione.

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