Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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definizioni generali del codice del consumo

Il codice del consumo (previsto e regolato nel d.lgs. 206\2005 e più volte modificato, da ultimo nel 2016, genericamente indicato come "codice" d’ora in poi) in ossequio alla nuova tecnica legislativa che cerca di definire le posizioni dei soggetti interessati dalla legge, si apre (art. 1) con l'indicazione delle finalità volute dal legislatore; vediamole: armonizzazione e riordino delle normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.

Come si vede il codice non si propone di innovare rispetto alle precedenti normative, ma di conseguirne la loro "armonizzazione e riordino" per rendere più semplice il reperimento delle regole scritte in tutti questi anni a tutela dei consumatori; un corpo unico di regole a cui i tecnici del diritto, ma anche gli stessi consumatori magari assistiti dalle relative associazioni, potranno far riferimento. 
Il codice, però, si rivolge anche, e non poteva essere diversamente, ai professionisti (imprese per la maggior parte), l'altro soggetto del rapporto di consumo, precisando anche i loro diritti e doveri. Diviene quindi fondamentale definire chi sia il consumatore e chi sia l'altra parte contrattuale che abbiamo chiamato genericamente professionista:

 L'art. 3 ci fornisce le due definizioni fondamentali di consumatore e professionista; in definitiva il consumatore è un soggetto (solo persona fisica) che usa i beni o i servizi offerti dal professionista.
Le due definizioni ci fanno intendere che il codice non si applica nei rapporti tra professionisti cioè tra soggetti che operano entrambi per scopi concernenti la loro attività professionale o imprenditoriale. 
Ciò non vuol dire che questi contraenti siano sfornirti di tutela; a loro si applicherà l'ordinaria disciplina del codice civile che, quindi, assume carattere residuale per le materie non regolate dal codice, anche per quanto riguarda le regole del codice civile che tutelano i consumatori. Viene allora da chiedersi per quale motivo il "consumatore" sia maggiormente tutelato.
La risposta la troviamo nella motivazione che spinge all'acquisto il consumatore rispetto ad altri soggetti; ebbene il più delle volte l'acquisto del consumatore è determinato da fattori emotivi, da suggestioni spesso create ad arte dal professionista attraverso la pubblicità o approfittando di particolari luoghi (come le fiere) che lo spingono emotivamente alla spesa; può poi accadere che cessata la suggestione ci si accorga che il bene non risponde a quello che si pensava, che ci si penta dell'acquisto; in questi casi non c'è tutela per il consumatore secondo le ordinarie regole del codice civile, poiché sono inapplicabili, visto che in questi casi non c'è errore e tanto meno dolo o violenza.  
Il professionista, invece, quando esegue un acquisto è spinto da motivazioni razionali.  Se si determina a comprare un computer non lo farà per il suo colore o per le suggestioni pubblicitarie, ma per la sua utilità riguardo alla sua attività d'impresa o professionale. Essendo, quindi, meno suggestionabile è anche meno protetto rispetto al consumatore; è certo, però,  che considerare i " professionisti" sullo stesso piano nei loro reciproci rapporti non è sempre giusto; un agente di commercio che usa l'autovettura per lavoro non può essere messo sullo stesso piano del produttore del veicolo; insomma esistono pur sempre contraenti "forti" e contraenti "deboli" , ma è fuor di dubbio che tra tutti i contraenti "deboli" il consumatore lo è più di tutti gli altri. 
Vediamo ora come l'art. 2 del codice individua i fondamentali diritti dei consumatori: 

 Tra tutti questi diritti, spiccano, come novità o per il rilievo attribuitogli, l'educazione al consumo, l'associazionismo tra consumatori e l'obbligo che si pone a carico delle pubbliche amministrazioni di fornire servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
Cominciano con l'educazione del consumatore.
Secondo l'art. 4 vi dovranno essere soggetti pubblici o privati che senza finalità promozionali, avranno il compito di esplicare  le caratteristiche di beni e servizi e  rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; questi soggetti dovranno poi prendere  in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili.
Sarà quindi necessario, d'ora in poi, educare il consumatore con un'attività orientata a favorire la consapevolezza dei diritti e interessi dei consumatori, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali. In merito alle associazioni di consumatori l'art. 3 le definisce come:” le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti”.
Su queste associazioni è necessario spendere qualche parola in più; secondo l'art. 136 del codice è istituito presso il ministero dello sviluppo economico il consiglio nazionale dei consumatori e utenti che ha una funzione consultiva e propositiva. 
Ma ha forse ha più importanza per nostro discorso, l'art. 137 che prevede l'istituzione a livello nazionale presso il ministero dello sviluppo economico di un elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
Queste associazioni sono legittimate ad agire in generale per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti e, in particolare, sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal codice, nonché nelle altre disposizioni legislative precisate dall'art. 139.

Tra i diversi compiti delle associazioni spicca quello concernente la legittimazione ad agire in sede processuale riconosciuta, però, solo alle associazioni iscritte presso nell'elenco tenuto presso il ministero dello sviluppo economico.
Per quanto riguarda l'erogazione dei servizi pubblici, abbiamo già detto che gli enti pubblici devono erogare i servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.
Questa attività si svolge anche grazie alla creazione di "carte di servizi" che la legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici (art. 101). In ogni caso il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici e agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi

 

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