Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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delegazione

 

Nel rapporto obbligatorio può mutare la persona del creditore o la persona del debitore. Abbiamo già visto, con la cessione del credito, l'ipotesi più frequente di mutamento della persona del creditore.
Anche in questi casi, però, vale la regola già espressa, secondo cui non è possibile sostituire il debitore senza il consenso del creditore.
Vedremo, però, che l'iniziativa per la sostituzione del soggetto passivo è presa di solito dal debitore originario che può proporre al creditore un nuovo debitore. Ciò vuol forse dire che il creditore deve accettare le decisioni del debitore? Certo che no! Se il creditore non dà il suo consenso all'operazione promossa dal debitore quest'ultimo potrà, al momento dell'adempimento, richiedere i mezzi per l'adempimento al nuovo debitore. Si dice, in questi casi, che l'accordo tra vecchio e nuovo debitore ha "efficacia interna" tra loro. In altri casi il nuovo debitore si aggiungerà al vecchio in un rapporto di solidarietà con lui.
Aggiungiamo, infine, che spesso il mutamento del soggetto passivo può aversi in seguito alla nascita di un nuovo rapporto obbligatorio con il vecchio creditore; in questi casi non c’è successione nel rapporto obbligatorio, ma nascita di un diverso rapporto al posto del vecchio e avremo novazione che, riguardando uno dei soggetti del rapporto (e non l'oggetto o il titolo) è detta "novazione soggettiva" mentre se riguarda la persona del debitore, è detta "novazione soggettiva passiva". In questi casi il nuovo debitore non potrà opporre al creditore le eccezioni fondate sulla precedente obbligazione, proprio perché questa, seppure in ipotesi identica alla precedente, è venuta meno con la novazione. Occupiamoci, ora, dei casi in cui muta la persona del debitore cominciando con la delegazione che, poiché il nuovo debitore non adempie, ma s'impegna all'adempimento è detta delegazione su debito o anche "delegatio promittendi" .
La delegazione di debito (art. 1268 c.c.), vede l’intervento di tre soggetti: a) Delegante, è chi conferisce l’incarico a un altro soggetto di adempiere la prestazione; b) Delegato, è chi ha ricevuto l’incarico dal delegante; c) Delegatario, è il creditore che riceverà la prestazione dal delegato. Diversi sono rapporti che intercorrono tra i tre protagonisti della delegazione; abbiamo, o possiamo avere:

Alla luce di quanto detto viene da chiedersi per quale motivo il delegato debba obbligarsi per il delegante.
Evidentemente perché il delegato è a sua volta debitore del delegante, ed è per questo motivo che assume su di sé l'obbligazione. Il rapporto tra vecchio e nuovo debitore che spinge quest'ultimo a obbligarsi è quindi detto "rapporto di provvista", mentre quello tra debitore originario e creditore è detto "rapporto di valuta" .
Di solito il rapporto di provvista è presente, ma può anche mancare. In questi casi si parla di delegazione allo scoperto. L'esistenza del rapporto di provvista e il suo richiamo sono particolarmente importanti per le eccezioni che il nuovo debitore potrà opporre al creditore di cui ci occuperemo un seguito.
Diversa è l'ipotesi in cui, pur esistendo il rapporto di provvista non se fa riferimento. In questo caso, insieme all'ipotesi in cui non ci riferisca nemmeno al rapporto di valuta, si parla di "delegazione pura". Se, invece, c'è il richiamo a uno, o ad entrambi, i detti rapporti, si parla di "delegazione titolata".

Ma torniamo alle nostre vicende. Il delegante, poniamo il solito Tizio, ordina al delegato, Sempronio di assumersi l'obbligazione verso il delegatario, che chiamiamo Mevio; cosa può fare adesso Mevio? Ovviamente accettare o rifiutare la delegazione. Vediamo le due ipotesi:

Le conseguenze della mancata accettazione sono diverse secondo come s'intende la delegazione. Secondo alcuni, infatti, si tratterebbe di unico negozio trilaterale; altra dottrina, ritiene trattarsi di diversi negozi autonomi (delegante - delegato; delegante - delegatario ) ognuno efficace seppure collegato agli altri.
Occupiamoci, adesso, delle eccezioni che il delegato può opporre al delegatario:

Per il regime delle eccezioni, quindi, bisognerà vedere anche se la delegazione sia pura o meno, ma se le parti hanno voluto, attraverso la delegazione, giungere ad una novazione soggettiva, le uniche eccezioni opponibili saranno solo quelle ai rapporti tra creditore e delegato, non esistendo più la vecchia obbligazione ormai "novata".
Si distingue, quindi, tra:

Chiudiamo l'argomento ricordando che l'art. 1269 c.c. prevede la figura della delegazione di pagamento.
Questa si distingue dalla delegazione su debito perché qui il delegante non ordina al delegato di assumersi un’obbligazione, ma gli ordina di pagare, al suo posto, al creditore.  Il rapporto è, quindi, tra delegante e delegato, mentre il delegatario ne è sostanzialmente estraneo.

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