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distanze tra alberi e siepi
Anche per gli
alberi e siepi il codice detta una puntuale disciplina in merito alle
distanze tra questi quando siano posti su fondi confinanti. L'art. 892 c.c.
impone il rispetto delle distanze stabilite dai regolamenti o dagli usi, e
in, mancanza, detta una disciplina diversa secondo il tipo di albero. Se gli
alberi sono posti a distanza non legale si può esigere che vengano estirpati
(art. 894 c.c.).
Se tra i due fondi vi sia una siepe, si
presume che sia in comune, come in comune sono gli alberi sorgenti nella
siepe o sulla linea di confine (artt. 898 e 899 c.c.).
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