Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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dolo

 
Come si vede con il termine dolo si individua uno specifico comportamento volto ad ingannare, a far cadere in errore. L'articolo 1439 c.c. pur senza definire il dolo, fa intendere in che cosa esso consista riferendosi specificamente ai raggiri, che possiamo intendere come ogni subdolo avvolgimento della psiche, magari compiuto solo con le parole, ma anche con l'aiuto di artifizi, producendo, ad esempio, falsi documenti.

Il dolo, o meglio il comportamento doloso, può provenire sia dall'altra parte contraente sia da un terzo; in questi casi: a) se proveniente da una parte: il contratto sarà annullabile; b) se proveniente da un terzo: vi sarà annullabilità solo se i raggiri erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Per aversi dolo è necessario che tra il comportamento doloso e l'errore in cui cade il deceptus vi sia un nesso di causalità, ma per ottenere l'annullamento del negozio non è necessario dimostrare che l'errore in cui si è caduti sia anche essenziale e riconoscibile; basta, infatti, dimostrare che il comportamento ingannatorio abbia provocato un errore, anche sui semplici motivi. Il codice civile distingue due tipi di dolo:

Nel caso del dolo determinante la parte ingannata potrà senz'altro chiedere l'annullamento del negozio ed il risarcimento del danno, mentre nel caso di dolo incidente il contratto è valido, ma la parte in mala fede risponde comunque dei danni.
Si discute se anche un semplice comportamento omissivo possa dar luogo a dolo, quando, ad esempio, ci si accorga dell'errore in cui è caduta l'altra parte e non si faccia nulla per avvertirla (dolo negativo); si ritiene che in questi casi il contratto sia annullabile solo se incombe sulla parte non in errore uno specifico dovere d'informazione.
Riportiamo, ora, la tradizionale distinzione tra dolus malus e dolus bonus; il primo è sempre causa di annullabilità, mentre il secondo, che consiste nella semplice esaltazione di ciò che si offre, non è causa d'invalidità quando, però, non si siano infranti i doveri di correttezza e buona fede. Precisiamo, infine, che il dolo di cui stiamo parlando si distingue (pur facendone parte) dal dolo inteso come causa psicologica della propria condotta. Qui, infatti, ci riferiamo al quel particolare comportamento ingannatorio volto a provocare un errore negoziale, mentre in generale di comportamento "doloso" si parla quando sono volute le conseguenze della condotta. Sotto questo punto di vista il "dolo" si distingue dalla "colpa" intesa nel senso che gli effetti della  condotta non sono voluti, ma verificatisi per imprudenza, negligenza, imperizia.

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