Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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donazione

 Abbiamo riportato per intero il disposto dell'art. 769 poiché definisce in maniera completa ed efficace l'istituto.
Con la donazione s'intende "arricchire" un soggetto, cioè fargli ottenere un incremento del suo patrimonio e non un semplice vantaggio.
Se, ad esempio, concedo in comodato un mio bene a un'altra persona, non per questo ho stipulato un contratto di donazione poiché, a parte tutte le altre possibili differenze, se è pur vero che c'è stato un vantaggio per il comodatario è anche vero che non c'è stato alcun incremento del suo patrimonio, non c'è stato un suo arricchimento.
Il riferimento al comodato, però, ci mette in grado di comprendere un’ulteriore distinzione.
Con il comodato, infatti, un soggetto può usare un bene senza versare alcun corrispettivo al proprietario; di conseguenza ben possiamo definire il comodato come atto a titolo gratuito proprio per la mancanza del corrispettivo.
La mancanza di corrispettivo si ritrova anche nella donazione e questo già ci può far considerare questo contratto come facente parte degli atti a titolo gratuito, ma di questi atti ne costituisce una specifica categoria perché l'art. 769 c.c. non richiede che l'atto sia semplicemente a  titolo gratuito, ma qualcosa di più, è necessario, infatti, che vi sia "lo spirito di liberalità", che vi sia, cioè, l'intenzione di arricchire una persona con il conseguente proprio impoverimento.
Come è facile intuire lo spirito di liberalità non si riscontra, quindi, in tutti i negozi a titolo gratuito, ma solo nella donazione e negli altri atti di liberalità. In conclusione la donazione è un contratto che rientra nella categoria degli atti di liberalità che, a loro volta, rientrano, senza esaurirla, nella categoria dei negozi a titolo gratuito.
Fanno parte della categoria degli atti di liberalità, oltre la donazione, anche la donazione indiretta di cui all'art. 809 c.c. e le liberalità d'uso (art. 770 comma 2 c.c.), ma la particolarità del contratto di donazione sta nel fatto che il codice ha tipizzato questo specifico atto,  facendolo così divenire il mezzo principale con cui si può attuare una liberalità; in proposito l'art. 809 dichiara applicabili agli altri atti di liberalità diversi dalla donazione alcune regole previste per quest'ultima rendendo, in tal modo, ancor più chiara la scelta del legislatore di creare un solo negozio tipico per gli atti di liberalità che costituisce anche il principale riferimento per gli altri atti dello stesso genere.
La donazione è un contratto che come tutti i contratti e negozi in generale, ha una propria causa. Elemento essenziale della causa della donazione è proprio l'animus donandi, cioè l'arricchimento dell'altra parte senza corrispettivo e non va confuso con i motivi che spingono a tale attribuzione.
Si può donare, infatti, per beneficenza, per amore filiale o coniugale, per riconoscenza, ma l'animus donandi non varia, perché s’identifica sempre nell'arricchimento dell'altra parte; questo non vuol dire, però, che i motivi della donazione siano sempre irrilevanti.
Nella donazione rimuneratoria di cui all'art. 770, sono presi espressamente in considerazione i motivi della donazione per un duplice ordine di ragioni;
da un lato, infatti, s’intende porre l’accento che, anche se si dona per riconoscenza o per ricompensare qualcuno (senza, però esservi tenuti) per un qualche servizio reso, siamo pur sempre nell'ambito della donazione;
dall'altro per fornire a tale tipo di donazioni una disciplina in parte diversa da quella ordinaria. L'art. 805, ad esempio, dispone l'irrevocabilità delle donazioni rinumeratorie e da questa (e altre norme es. art. 437 e 797 in tema di evizione) del codice civile si comprende come l’irrevocabilità sia giustificata dalla particolare rilevanza del motivo che ha determinato il donante a compiere la donazione.  Occupiamoci e riassumiamo nelle pagine che seguono degli atri aspetti concernenti la donazione.

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