Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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effetti del contratto e recesso

Secondo l'art. 1372 c.c. il contratto ha forza di legge tra le parti.
Da questa enfatica disposizione sembrerebbe che coloro che stipulano un contratto creano una serie di nuove regole che si affiancano a quelle dello Stato e di pari efficacia.  In realtà il legislatore con questa espressione ha voluto sottolineare l'importanza del vincolo, ma in pratica si affretta poi ad aggiungere che, il contratto "con forza di legge" in realtà può poi anche risolversi (cioè sciogliersi) per due cause, e cioè: mutuo consenso e per le cause ammesse dalla legge.
Cominciamo con il mutuo consenso (o mutuo dissenso com’è comunemente definito) che può essere definito come: la comune volontà delle parti di risolvere il vincolo contrattuale.
Il mutuo dissenso non è altro, quindi, che un contratto che fa cessare gli effetti del primo (vedi art. 1321 c.c. che si riferisce anche all'estinzione del vincolo).
Si ritiene che per aversi mutuo dissenso sia necessario che il contratto non abbia ancora prodotto effetti, come nel caso di vendita di cosa generica dove non sia stata ancora effettuata l'individuazione, perché nel caso in cui gli effetti si siano già prodotti (come per la vendita di cosa specifica dove l'efficacia reale è immediata) si tratterà, semmai, di una rivendita del bene. La forma dovrà essere la stessa del contratto del contratto originario, e dovrà essere sottoposta alle medesime forme di pubblicità. Veniamo, ora, alle altre cause di scioglimento del vincolo previste dall'art. 1372, che sono: risoluzione (artt. 1453 e ss.); recesso convenzionale (art. 1373 c.c.); recesso previsto dalla legge.

Della risoluzione ci occuperemo più avanti, mentre è necessario indagare circa il diritto di recesso previsto dall'articolo 1373 e da numerose altre disposizioni che si rinvengono nel codice civile e nelle leggi speciali.
Si ritiene che il recesso sia un diritto potestativo da esercitarsi attraverso un atto negoziale unilaterale e recettizio.
Vediamo, ora, i casi di recesso previsti dall'articolo 1373 e da altre disposizioni di legge:

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