Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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estensione ed esercizio

Il diritto di servitù è di tal natura che può compromettere in maniera rilevante gli interessi del proprietario del fondo servente. Per questo motivo deve essere esercitato, da un lato, in maniera da recare il minor danno possibile al fondo servente, dall'altro, in modo da permettere un utile esercizio della servitù.
Di questa esigenza si è fatto carico il legislatore stabilendo una serie di regole, da applicarsi quando le parti non abbiano previsto le modalità di esercizio del diritto. L'art. 1063 c.c., infatti dispone che:” L'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti”.
Gli articoli del codice hanno, quindi, una funzione suppletiva, vediamoli.

·         Estensione del diritto di servitù  (art. 1064 c.c.): il diritto di servitù si estende anche a tutte le attività necessarie per il suo esercizio. Si tratta delle così dette admnicula servitutis, cioè di quelle facoltà accessorie necessarie per l'esercizio del diritto;

·         Modalità di esercizio del diritto nei casi dubbi (art. 1065 c.c.): nel dubbio circa la estensione e le modalità di esercizio del diritto, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente;

·         Opere sul fondo servente: il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente, ma nel caso in cui le opere siano necessarie deve farle a sue spese  e deve scegliere il tempo e il modo per  recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Se le opere sono effettuate dal proprietario del fondo servente devono essere effettuate in maniera da non tendere a diminuire l'esercizio della servitù o a renderla più incomoda;

·         Trasferimento della servitù (art. 1068 c.c.): il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente, salvo che la servitù sia divenuta in quel luogo troppo gravosa.

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