Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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il danno non patrimoniale

·         Nozione: il danno non patrimoniale consiste nella lesione di interessi giuridicamente rilevanti cagionata secondo le regole degli articoli 2043 e seguenti del codice civile. Tale danno è diverso da quello economicamente valutabile secondo parametri oggettivi.

Come abbiamo visto nel codice civile è previsto il risarcimento sia nel caso di responsabilità contrattuale, sia nel caso di responsabilità extra contrattuale.  In particolare le ipotesi di risarcimento scaturenti da responsabilità extra contrattuale sono previste dagli articoli 2043 e seguenti del codice civile, che prevedono, in particolare, all'articolo 2043 il risarcimento del danno patrimoniale scaturente da fatto illecito, e all'articolo 2059 il risarcimento del danno non patrimoniale sempre scaturente da fatto illecito relativo a responsabilità extra contrattuale.
Spesso accade che uno stesso fatto può far scaturire sia danni patrimoniali che danni non patrimoniali.  Pensiamo al caso, purtroppo frequente, dei sinistri stradali che hanno provocato lesioni a persone.
Qui saranno dovuti i danni patrimoniali subiti dal danneggiato, magari relativi alla sua autovettura che stava guidando, e i danni non patrimoniali che ha subito alla sua persona come danno biologico. I danni patrimoniali saranno però dovuti perché si è danneggiata la proprietà altrui ex art. 2054 c.c. , mentre i danni non patrimoniali saranno dovuti perché si è violato un diritto della persona costituzionalmente garantito (quello alla salute), ma anche perché il comportamento del danneggiante dà luogo al reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.). Se, invece, il danno si fosse limitato solo alla autovettura, al proprietario saranno dovuti solo i danni patrimoniali, perché, a prescindere dall'esistenza di un interesse della persona costituzionalmente garantito, non c'è reato, visto che non esiste il danneggiamento colposo. L'identificazione del danno non patrimoniale è stata oggetto di diverse sentenze e di diversi interventi della dottrina, ma è poi intervenuta la sentenza della Corte di cassazione dell'11 novembre 2008, n.26972, che pronunciandosi a sezioni unite, ha cercato di identificare e delimitare il campo dell'illecito extra contrattuale relativo ai danni non patrimoniali. Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall'articolo 2059 del codice civile secondo cui: ” il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. È evidente la differenza con l'articolo 2043 che, sempre con riferimento alla responsabilità extra contrattuale, si riferisce al risarcimento di natura patrimoniale, perché il risarcimento patrimoniale è dovuto per "qualunque fatto" abbia cagionato un danno ingiusto.
Si nota quindi la prima differenza tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale.

Il danno patrimoniale ex articolo 2043 è atipico, perché per il suo risarcimento è necessario e sufficiente che si sia cagionato un danno ingiusto, cioè una lesione a un diritto o a un interesse protetto.
Il danno non patrimoniale ex articolo 2059 è tipico, perché può essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge.
Ciò vuol dire che per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale sarà anche necessario che la legge preveda, per la lesione di un determinato interesse, anche la risarcibilità di tali danni, e ciò ad esempio accade espressamente nell'ipotesi prevista dall'articolo 185 del codice penale, secondo cui ogni reato obbliga non solo alle restituzioni a norma delle leggi civili, ma anche al risarcimento del danno, sia esso di natura patrimoniale sia esso di natura non patrimoniale.
Se quindi, per avventura, l'articolo 185 del codice penale non avesse fatto riferimento ai danni di natura non patrimoniale, questi non sarebbero stati risarcibili in seguito alla commissione di un reato, mentre i danni patrimoniali sarebbero sempre risarcibili anche se l'articolo 185 non ne avesse fatto alcuna menzione, poiché si avrebbe quel "danno ingiusto" previsto dall'articolo 2043 che in questo caso consiste nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma penale.
Ma in che cosa consiste il danno non patrimoniale?
Sul punto si sono avute diverse opinioni, sostanzialmente basate su una classificazione di singole ipotesi di danno non patrimoniale, e quindi si sono individuate le categorie del danno biologico, del danno morale, del danno esistenziale. 
Partendo dal danno biologico possiamo ormai essere certi della sua definizione, perché, come abbiamo già visto, il legislatore l'ha espressa nel cosiddetto codice delle assicurazioni, secondo il quale, all'articolo 138, il danno biologico è  la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Come si vede nel danno biologico vi sono essenzialmente due componenti, una di natura strettamente psico-fisica, l'altra che influisce sulle attività relazionali del soggetto. Di conseguenza nel calcolare il danno biologico dovranno essere tenute presenti entrambe queste componenti.
 Il danno biologico, quindi, sarà necessariamente personalizzato, poiché se un certo tipo di danno può aver influito sugli aspetti relazionali di un soggetto in una certa misura, su di un altro soggetto l'incidenza sarà sicuramente diversa. Il danno biologico deve essere quindi valutato caso per caso, mentre le tabelle preparate dai tribunali possono essere solo un punto di riferimento per tale personalizzazione.
Nelle ipotesi previste dal codice delle assicurazioni, invece, bisognerà di regola far riferimento alle tabelle lì indicate, anche se è pur sempre previsto che: “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l’ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (art. 138 comma 3 codice delle assicurazioni)”.
Venendo al danno morale, questo consiste nella sofferenza soggettiva cagionata da fatto illecito e in sé considerato, di regola un reato, sofferenza che può essere sia di natura transitoria sia di natura permanente.
 Considerando, infine, il danno esistenziale, questo corrisponde a qualsiasi compromissione delle attività realizzatrici della persona umana, quale ad esempio la lesione della serenità familiare, o del godimento di un ambiente salubre, distinto dal danno biologico perché non presuppone l'esistenza di una lesione fisica, e distinto dal danno morale perché non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo.
In altre parole il danno esistenziale si avrebbe al di fuori delle altre due ipotesi, e sostanzialmente nel caso in cui un soggetto pur non soffrendo dal punto di vista fisico, e dal punto di vista psicologico, si troverebbe in una sorta di disagio o di difficoltà in seguito all'attività del danneggiante.
Sulla suddivisione così come riportata è intervenuta la Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata,  dove essenzialmente ha ritenuto che il danno non patrimoniale non è suscettibile di divisione in categorie, ma consiste in tutte le compromissioni di natura non patrimoniale che un soggetto può aver ricevuto in seguito a un fatto illecito.
 In sostanza la Corte di Cassazione contesta la divisione in categorie del danno non patrimoniale, ma non esclude che tali categorie, come sopra riportate, possono essere usate semplicemente per descrivere il tipo di danno non patrimoniale che un soggetto ha ricevuto, e di conseguenza si potranno chiedere tutti danni non patrimoniali che si sono avuti secondo la combinazione delle regole degli articoli 2043 e 2059, e magari distinguerli pure in categorie per meglio evidenziarli, ma ciò non vuol dire che il danno non patrimoniale è suscettibile di essere diviso in categorie, poiché è sostanzialmente unico, tanto più intenso quanti più saranno i pregiudizi astrattamente riportabili a quelle categorie.
Potrebbe quindi capitare che una persona in seguito al reato abbia avuto delle lesioni, delle sofferenze, e svolgerà una vita diversa rispetto a quella che conduceva prima.
Si potranno allora chiamare questi danni come biologici, morali, esistenziali, ma sarà semplicemente un modo di individuare la gravità del danno non patrimoniale, e non un'indicazione specifica di diversi pregiudizi di natura non patrimoniale che ha subito il danneggiato. Ma in quali casi il danno non patrimoniale deve essere risarcito? Ci risponde lo stesso articolo 2059, e cioè deve essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge.
E quali sono i casi in cui la legge prevede il risarcimento del danno non patrimoniale?
Potremmo distinguere due ipotesi in cui è dovuto risarcimento del danno non patrimoniale.

a) Prima ipotesi: riguarda casi in cui la stessa legge prevede il risarcimento del danno non patrimoniale come conseguenza di un fatto illecito, e ciò accadrà sicuramente nel caso dell'articolo 185 del codice penale, nell'ipotesi dell'articolo 2 L. n. 117 1998: danni derivanti dalla privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di funzioni giudiziarie; nell'ipotesi dell'articolo 29 comma 9 L. n. 6751996, relativo alle modalità illecite per la raccolta dei dati personali; l'articolo 44 comma 7 D.lgs. 286 1998, relativo ad atti discriminatori dovuti a motivi razziali e tecnici o religiosi, oppure all'articolo 2 L. 89 2001, relativo al mancato rispetto del termine della ragionevole durata del processo. b) Seconda ipotesi: riguarda invece il caso in cui siano stati violati diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto inviolabile della famiglia (articoli 2,29 e 30 della Costituzione) oppure il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona relativamente alla sua dignità, tutelata dagli articoli 2 e 3 della Costituzione (Cass. n. 25157\2008).
Come si vede mentre nel primo caso saranno dovuti tutti danni non patrimoniali dovuti ad un soggetto, e per far ciò basterà invocare la specifica norma di legge che preveda tale risarcimento, nel secondo caso saranno dovuti i danni non patrimoniali solo se si riesce a individuare la norma costituzionale violata dal comportamento del danneggiante.

Chiediamoci ora se è possibile chiedere i danni non patrimoniali in merito alla responsabilità contrattuale.
La risposta deve essere positiva, sia perché nell'ipotesi di un contratto possono avere rilevanza anche interessi di natura non patrimoniale (vedi ad esempio cosa dice l'articolo 1174), sia perché le stesse norme che regolano i rapporti natura contrattuale possono prevedere in maniera espressa la tutela di interessi non patrimoniali (pensiamo ad esempio all'obbligazione del vettore che deve trasportare senza arrecare danni il passeggero da un luogo ad un altro, articolo 1681 c.c.), sia perché, infine, un comportamento del debitore che normalmente può provocare dei danni solo di natura contrattuale, potrebbe anche ledere interessi costituzionalmente garantiti del creditore, pensiamo al caso in cui il debitore si ostini a non pagare il creditore, che, non avendo altre fonti di reddito, doveva usare quella somma di danaro per ripianare alcuni suoi urgenti debiti;  in tal caso il danno subito dal creditore potrebbe essere non solo di natura patrimoniale, ma anche di natura non patrimoniale, per il generale discredito che si troverebbe a subire dovuto al fatto che egli non adempie le sue obbligazioni.
Riconoscendo la risarcibilità anche dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale, non si sarà più costretti, per ottenerli, ad ipotizzare entrambi i tipi di responsabilità (contrattuale e extra contrattuale), a carico dell'autore del fatto.

Chiudiamo l'argomento ricordando che in ogni caso anche il danno di natura non patrimoniale deve sottostare regole dell'articolo 2043, perché è sempre espressione di quella situazione prevista in generale dal predetto articolo 2043. Di conseguenza se si vorranno ottenere i danni non patrimoniali bisognerà provare ex articolo 2043, collegato con l'art. 2059:
1. che si è verificato un fatto (o meglio un atto), quindi un'azione o omissione, quest'ultima rilevante solo quando esiste un obbligo giuridico ad agire; 2.che tale fatto ha provocato un danno secondo le regole del rapporto di causalità; 3.che il soggetto era capace di intendere o di volere nel momento in cui il fatto è stato commesso; 4.che il danno è stato provocato con dolo o con colpa ( ma non nel caso di responsabilità contrattuale dove la colpa è presunta); 5. che tale danno è ingiusto, indicando le specifiche norme di legge violate che prevedono un risarcimento del danno non patrimoniale, oppure  l'interesse costituzionalmente garantito violato.
Se si riusciranno a provare tutte queste condizioni (e sempre che non ci siano ipotesi di esclusione dell'antigiuridicità come la legittima difesa), si potrà ottenere non solo il risarcimento del danno patrimoniale, se presente, ma anche di quello non patrimoniale.

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