Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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inefficacia

 
Ci occupiamo dell'inefficacia in occasione dello studio della patologia del negozio giuridico, anche se un negozio inefficace non è necessariamente affetto da una patologia, cioè non è sempre invalido.
Ci interessa invece mettere in evidenza questa categoria giuridica in modo da chiarirne le differenze con la nullità e l'annullabilità.  Abbiamo visto che un negozio è inefficace quando non produce effetti; questo però non vuol dire che tutti negozi inefficaci sono invalidi come non è sempre vero che tutti i negozi validi sono efficaci.
L'inefficacia è, infatti, una situazione in cui un negozio giuridico non produce effetti.

Ciò può accadere per volontà delle parti, come nel caso in cui sia apposta una condizione sospensiva ad un negozio giuridico.
Altre volte può verificarsi perché il negozio giuridico, pur essendo perfetto in tutti i suoi elementi, è stato posto in essere con l'intenzione di danneggiare i creditori; anche in questo caso il negozio non è nullo né annullabile, poiché perfetto in tutti i suoi elementi, ma è semplicemente inefficace nei confronti dei creditori che hanno agito con l'azione revocatoria (inefficacia relativa o inopponibilità). In altri casi accade invece che un negozio invalido sia efficace. 
Pensiamo all'annullabilità; qui negozio è invalido per un vizio causato, ad esempio, da dolo, ma già sappiamo che sin quando il raggirato non agirà per far dichiarare l'annullabilità di quel negozio questo sarà perfettamente efficace. Solo in un caso l'inefficacia non si distingue dall’invalidità, e ciò accade quando il negozio è viziato da nullità. Il negozio nullo non produce alcun effetto ed è quindi anche inefficace, ma l'inefficacia è solo la conseguenza della nullità e non si identifica in essa rimanendo comunque concetto autonomo rispetto a quello della nullità.

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