Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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integrazione del contratto


Video, integrazione del contratto
 

Abbiamo visto le regole sull’interpretazione che si applicano in caso di dubbi sul regolamento contrattuale. Ci occupiamo, ora, di un caso apparentemente simile, ma, in realtà, molto diverso, perché qui non ci sono clausole da interpretare, ma c'è un contratto mancante di alcune clausole che, però, devono essere necessariamente inserite. Viene da chiedersi, allora, perché sia necessario inserire certe clausole nel contratto, quando le parti non l'abbiano fatto.
La risposta, anzi le risposte, sono due: 1.senza l'integrazione il rapporto non può avere attuazione; 2. manca una clausola fondamentale, anche se non essenziale, al contratto.

Queste ipotesi, si riferiscono a delle vere e proprie lacune, dei "buchi" lasciati nel regolamento contrattuale che sono, appunto, colmati dalla legge, o, mancanza, dagli usi o dall'equità. Casi simili, ma diversi da quelli visiti sino ad ora, sono quelli previsti negli articoli 1339 e 1340  del codice civile.
L'art. 1339 c.c., infatti, prevede l'inserzione automatica di clausole che prevedono prezzi di beni e servizi imposti dalla legge, anche in sostituzione di analoghe clausole previste dalle parti. L'art. 1340 c.c. prevede l'inserimento nel contenuto del contratto delle clausole d'uso, (che qui s’intendono gli usi contrattuali, cioè le pratiche generalizzate che sono solite essere seguite in certo luogo o in un certo settore di affari) se non risulta che le parti non le hanno volute. Come si vede qui non ci sono delle vere e proprie lacune contrattuali, ma vi è comunque un’integrazione del contratto con una regolamentazione esterna, anche se nel caso dell'art. 1339 c.c. alcuni autori dubitano che si tratti di integrazione, ritenendo più corretto parlare di sostituzione o conversione del contenuto del contratto.
Sulla base di questa differenza alcuni autori distinguono tra integrazione degli effetti del contratto, che ricorre nelle ipotesi in cui vi siano delle lacune, da quelle della integrazione del contratto prevista dall'articolo 1340. 

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