Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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interdizione giudiziale

·         Nozione (art. 414 c.c.): è il procedimento attraverso cui  si limita, di regola in maniera  totale, la capacità di agire di coloro i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi.

I due concetti della capacità giuridica e d'agire si basano su due diversi presupposti; la prima sull'esistenza della persona, fisica o giuridica che sia, la seconda sull’idoneità psicofisica di provvedere ai propri interessi; per questo motivo il minore non ha la capacità di agire, ma è anche vero che il maggiore d'età può trovarsi in situazioni che escludono o limitano la capacità d'agire. Per queste persone sono previsti gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione che escludono o limitano la capacità d'agire, e nei casi meno gravi l'amministrazione di sostegno. L'interdizione giudiziale si riferisce ai casi più gravi, perché l'interdetto perde di regola totalmente la capacità di agire, tanto che in tutti i suoi atti dovrà essere rappresentato da un tutore. Abbiamo detto che con l'interdizione si limita in maniera totale la capacità di agire, ma è anche vero che il tribunale per taluni atti di ordinaria amministrazione può stabilire che siano compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore. Vediamo, ora, a che condizioni può essere pronunciata la sentenza d'interdizione:

Come si vede per aversi interdizione è necessario che vi sia un’infermità di mente, ma questa deve possedere determinate caratteristiche; in primo luogo lo stato d'infermità deve essere abituale, deve trattarsi, cioè, di una malattia che si manifesta in maniera costante, e non occasionale; non è necessario, invece, che la malattia sia continua; di conseguenza anche dei periodi di lucido intervallo non impediranno la concessione del provvedimento.
La malattia, inoltre, deve essere di natura tale da impedire all'infermo di provvedere ai propri interessi, che non sono necessariamente i soli interessi patrimoniali, ma tutto ciò che attiene alla vita di relazione; diversamente non si spiegherebbe come l'interdetto non possa compiere da solo atti personali, come il riconoscimento di un figlio o il matrimonio. L'ultimo requisito è stato introdotto con la riforma dell'art. 414; si fa riferimento alla necessità di assicurare all'interdicendo adeguata protezione. È chiara l'intenzione del legislatore di spostare l'attenzione dalle persone (parenti dell'interdicendo) che possono chiedere l'interdizione, che possono sentirsi danneggiate dalla malattia del loro parente, all'interdetto.
Effetto della sentenza d'interdizione è la perdita della capacità d'agire, e quindi un’incapacità generale per tutti i negozi di natura patrimoniale o familiare. Elenchiamone alcuni: incapacità a contrarre matrimonio (art. 85 c.c.); se il matrimonio è stato già contratto dall'interdetto, può essere impugnato dal tutore o dal pubblico ministero (art. 119 c.c.); incapacità a compiere il disconoscimento di paternità (artt. 245 c.c.); incapacità al riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio; incapacità a testare (art. 591 c.c.). Gli atti compiuti dall'interdetto sono annullabili (art. 427 c.c.); l'azione di annullamento si prescrive in cinque anni dalla revoca della sentenza d'interdizione (art. 1442 c.c.). Durante il procedimento d'interdizione può essere nominato un tutore provvisorio, ma può anche disporsi l'amministrazione di sostegno. Non bisogna confondere, infine, l'interdizione giudiziale con l'interdizione legale.
Questa è prevista dall'artt. 32 e 33 c.p. ed è qualificata legale perché opera ex lege, senza bisogno di un apposito giudizio. A differenza della minore età e dell’interdizione giudiziale, non ha per fondamento l’esigenza di intervenire a favore di un soggetto incapace di provvedere ai propri interessi, ma è una pena accessoria contro chi si è macchiato di un reato doloso particolarmente grave. Altra differenza la ritroviamo nel fatto che l'incapace legale può compiere gli atti di natura personale e familiare.
Gli atti compiuti dall'incapace legale sono annullabili ex art. 1441 c.c. comma 2; si tratta di annullabilità assoluta poiché l'azione può essere promossa da chiunque vi abbia interesse. Non è incapace legale il fallito nel periodo in cui è sottoposto alla procedura fallimentare; di conseguenza i suoi atti non sono invalidi, ma semplicemente inefficaci nei confronti del fallimento.

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