Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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invalidità del matrimonio

Il codice civile agli articoli 117 e seguenti prevede numerosi casi di invalidità del matrimonio, tutti considerati come ipotesi di nullità. 
Non viene fatta quindi, alcuna distinzione tra annullabilità, nullità ed inesistenza, anche se le ipotesi contemplate sono sicuramente diverse in quanto a gravità e conseguenze.  Il problema, però, riveste un'importanza puramente teorica poiché la legge disciplina puntualmente le conseguenze delle diverse ipotesi.
Cominciamo subito con l'osservare che siamo al di fuori delle ipotesi previste dal codice quando il matrimonio non sia stato proprio celebrato. In questo caso possiamo parlare d’inesistenza.  Analizziamo ora le diverse ipotesi previste dal codice, rilevando che in alcuni casi la legittimazione ad impugnarlo spetta solo a determinati soggetti, mentre in altri spetta a chiunque vi abbia un legittimo interesse.

Sino ad ora abbiamo visto casi d'invalidità concernenti circostanze oggettive, facilmente verificabili. Qualche problema in più sorge nel caso di vizi che riguardano la formazione della volontà del negozio matrimoniale, come l'errore e la violenza. Tali vizi sono denominati dal codice civile vizi del consenso.

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