Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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istituti a protezione degli incapaci

Il minore, l'interdetto e l'inabilitato non possono compiere, o non possono compiere da soli, la maggior parte degli atti giuridici.
Ciò non vuol dire, però, che tali soggetti abbiano il loro patrimonio "congelato" sino  a quando non cessi questo loro stato di incapacità; anche per il minore può sorgere la necessità di provvedere immediatamente al suo patrimonio, senza che si possa attendere che raggiunga la maggiore età.
A tutela degli interessi di questi soggetti il codice civile prevede tre istituti, la responsabilità genitoriale, la tutela e la curatela. 
Si tratta di istituti diversi tra loro, perché mentre i genitori e il tutore rappresentano il minore e l'interdetto, il curatore assiste l'inabilitato, e ciò si spiega considerando che quest'ultimo ha una, seppure limitata, capacità d'agire, mentre i primi due non hanno capacità di agire, se non per ipotesi eccezionali e per particolari condizioni e atti.
Un’ipotesi particolare, e per certi versi curiosa, la ritroviamo nell'art. 1426 c.c. che, in deroga alla generale annullabilità degli atti giuridici compiuti dal minore, li ritiene validi quando questi con raggiri abbia occultato la sua minore età; si afferma quindi, ricorrendo a quelle frasi latine che esprimono il concetto ( e fanno fare anche bella figura) che malitia supplet aetatem.
Della responsabilità genitoriale ( introdotta dal d.lgs. 154\2013 che ha modificato e abrogato numerosi articoli del codice civile) che ne occuperemo in occasione dello studio sulla famiglia ( cap. 6 par. 11), mentre ora descriviamo gli altri due istituti della tutela e della curatela.

  1.  tutela;
  2. curatela

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