Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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la quota di legittima

Abbiamo visto qual è la quota che spetta ai legittimari, ma non sappiamo ancora come si calcola questa quota; potremmo pensare che la quota dei legittimari potrebbe essere calcolata in questo modo:
patrimonio attivo del defunto - debiti = quota da dividere.
Tale modo di ragionare ci indurrebbe sicuramente in errore.
Il legittimario, infatti, può essere danneggiato anche dalle donazioni effettuate in vita dal defunto, ed è giusto, quindi, considerarle ai fini della determinazione della quota.
Secondo l'art. 556 c.c. per determinare la quota disponibile (e di conseguenza anche quella dei legittimari) sarà necessario agire in questo modo:
1. Si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte;
2. Si detraggono i debiti in modo da far rimanere solo l'attivo (relictum);
3. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (donatum), secondo il valore che avevano al tempo della successione;
4. Dalla somma di questi due valori (relictum + donatum) si forma l'asse su cui saranno calcolate la quota disponibile e, per differenza, quella dei legittimari.

Questa operazione è in generale detta "riunione fittizia" e, come si vede, non è altro che l'operazione contabile diretta a calcolare l'entità del patrimonio del de cuius e, di conseguenza, della quota di legittima, anche se dobbiamo precisare che la riunione fittizia vera e propria è quella descritta al punto 3.
Dalla lettura dell'art. 556 sembra che il legittimario abbia diritto a una quota del valore complessivo dell'eredità, ma si ammette che il legittimario possa essere soddisfatto dal testatore con l'attribuzione di una somma di denaro o di beni determinati dal valore corrispondente alla quota di legittima.
Il testatore potrebbe, poi, lasciare un legato al legittimario in sostituzione della legittima (art. 551 c.c.), legato che è facoltà del legatario accettare in sostituzione o chiedere la legittima.
Diversa è l'ipotesi dell'art. 552 c.c. che si riferisce alle donazioni o legati in conto di legittima. Mentre nell'ipotesi dell'art. 551 il testatore vuole completamente escludere il legittimario dall'eredità, trasformandolo in un legatario, in questo caso il testatore attribuisce dei beni (in donazione o in legato) al legittimario come quota della sua legittima. Se questi beni saranno sufficienti a coprire la legittima, il legittimario potrà ritenersi soddisfatto, se, al contrario, risulteranno insufficienti, il legittimario potrà chiedere la differenza per integrare la propria quota.
Il diritto del legittimario è intangibile, perché secondo l'art. 549 c.c. il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari.

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