Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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le diverse figure di donazione

Da tutto quello che abbiamo detto sino ad ora della donazione, siamo già in grado di ottenere un quadro preciso dell'istituto, ora, per concludere e ulteriormente puntualizzare l'istituto, è necessario porre la nostra attenzione sugli altri tipi di donazione.
Della donazione rimuneratoria (art. 770 c.c.) ne abbiamo già ampiamente parlato nel paragrafo precedente. Qui dobbiamo evidenziare che il secondo comma dell'art. 770 esclude che siano donazione le c.d. "liberalità d'uso" quegli atti, cioè, che si è soliti fare in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli usi.
La struttura di questi atti di liberalità non è diversa da quella della donazione, poiché esistono sia l'attribuzione patrimoniale gratuita sia l'assenza di vincoli giuridici, solo che in questi casi la legge dà rilevanza al motivo della liberalità, e anche per la frequenza con cui tali atti sono compiuti, li sottrae alla rigida disciplina della donazione; ne costituiscono degli esempi i regali che si fanno ai compleanni, o la gratifica che un imprenditore, oltre al normale compenso, dà a un suo rappresentante per la conclusione di un affare. Consideriamo, poi, la donazione obnunziale.
La donazione obnunziale (art.785 c.c.) è quella fatta dagli sposi tra loro, o da altre persone ad entrambi gli sposi o ad uno di loro, o ai figli nascituri da questi, in vista di un determinato futuro matrimonio. La disciplina di questo tipo di donazione è diversa da quella generale, soprattutto perché non siamo in presenza di un contratto, ma di un atto unilaterale poiché non è necessaria alcuna accettazione da parte del donatario. Anche in questo caso, però, la legge ha preso in considerazione i motivi della donazione per costruire la particolare disciplina dell'art. 785.
Un caso particolare è costituito dal negozio misto con donazione dove tramite il compimento di un unico negozio, si realizzano gli effetti di due o più negozi di cui almeno un effetto è quello tipico della donazione.
Si fa l'ipotesi in cui si venda un bene alla metà  del suo valore, con l'intenzione di effettuare anche una liberalità al compratore; è chiara la necessità, per aversi questa figura, che la sproporzione relativa prezzo sia liberamente voluta e non subita dal venditore, diversamente quest'ultimo potrebbe agire con l'azione di rescissione per lesione.
Un punto cruciale circa questo tipo di donazione è la sua collocazione giuridica; si ritiene che faccia parte della categoria delle donazioni indirette, di quelle donazioni, cioè, che si realizzano con un mezzo diverso da quello abituale; in altre parole il donante realizza l'effetto della donazione attraverso un negozio (o una combinazione di negozi) diversi da quello tipico. Esempi di questo tipo di donazioni indirette sono le remissione di un debito, il contratto a favore del terzo (ricordiamo, infatti, che è donazione anche l'assunzione di una obbligazione senza corrispettivo), acquisto di un immobile per il figlio con il danaro del genitore.
Altra dottrina ritiene che il negozio misto con donazione faccia invece parte dei negozi misti.
Se accediamo alla tesi secondo cui il negozio misto con donazione è una forma di donazione indiretta, viene da chiedersi quale disciplina sarà applicabile in concreto.
In primo luogo osserviamo che il codice civile prende espressamente in considerazione le donazioni indirette; l'art. 737 c.c. disponendo che anche le donazioni indirette sono soggette a collazione, mentre l'art. 809 c.c. espressamente estende anche agli atri atti di liberalità le regole relative alla donazione limitatamente alla disciplina della revocazione per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli e a quella della riduzione per integrare la quota dei legittimari.
Se consideriamo la donazione indiretta come atto di liberalità possiamo quindi concludere che a questo tipo di atti si applicheranno le regole tipiche della forma del negozio che si è scelta in concreto, integrate, però, dalle regole che abbiamo appena visto in tema di donazione. Se il nostro ragionamento è corretto, dobbiamo quindi concludere che la forma di questo negozio indiretto non sarà quella solenne della donazione, ma quella del negozio effettivamente posto in essere.
Non dobbiamo confondere, infine, la donazione indiretta con quella simulata. Con la donazione simulata non si vogliono produrre gli effetti del negozio che appare, ma quelli del negozio dissimulato, che corrisponde, appunto, a una donazione. Con la donazione indiretta, invece, non esiste alcun negozio simulato, e le parti vogliono che si producano proprio gli effetti del negozio compiuto.

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