Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
L’art. 128 c.c. è rubricato “ matrimonio putativo”;
sappiamo cosa vuol dire
putativo, cioè qualcosa che è presunto tale, pur non essendolo realmente, ad
es. il padre putativo, cioè colui che crede di essere il padre, ma non lo è,
oppure il reato putativo, che si ha quando qualcuno crede di aver commesso
un reato, quando la sua azione è lecita.
Il matrimonio putativo, quindi rappresenta la situazione di chi credeva o
supponeva di essere regolarmente sposato, ma, poi, il suo matrimonio è stato
dichiarato nullo, ma non solo; per aversi matrimonio putativo non basta che
questo sia stato dichiarato nullo, o annullato con sentenza costitutiva, ma
è anche necessario che sia stato contratto in buona fede dai coniugi.
In realtà la situazione delineata dall’art. 128 sul matrimonio putativo è
più complessa, vediamola:
· matrimonio nullo ma contratto in buona fede da entrambi i coniugi; questa è l’ipotesi tipica di matrimonio putativo, entrambi i coniugi credevano di contrarre un matrimonio valido ma poi se lo sono visto annullare;
· matrimonio nullo dove un solo coniuge era in buona fede, mentre l’altro sapeva della causa di nullità del matrimonio;
· matrimonio nullo dove entrambi i coniugi erano in mala fede, cioè entrambi i coniugi sapevano della causa di nullità; in questo caso il matrimonio non è certo putativo, perché c’era la consapevolezza della sua invalidità;
· il matrimonio è stato dichiarato nullo perché il consenso dei coniugi è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
Abbiamo appena visto che il
codice considera tutte le ipotesi di invalidità del matrimonio come casi di
nullità. Applicando i principi già visti in tema di nullità, l'annullamento
del matrimonio, inteso come dichiarazione di nullità, dovrebbe avere
efficacia retroattiva.
Non sfuggono, però, le conseguenze dell'applicazione di tale principio.
soprattutto per i figli, e proprio per evitare queste e altre conseguenze
che l'articolo 128, disciplina le conseguenze dell’invalidità del
matrimonio, attenuandole o aggravandole secondo lo stato di buona o mala
fede di uno o entrambi i coniugi.
Partiamo dagli effetti del matrimonio
putativo riguardo ai figli della coppia; in proposito il secondo comma
dell’art. 128, modificato dal d.lgs. 154\2013 dispone che: ” : “ Il matrimonio dichiarato nullo
ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli”. Tutti i figli,
ma con l’eccezione che vedremo poi, sono salvaguardati in merito alle
conseguenze della dichiarazione di nullità del matrimonio, per loro il
matrimonio nullo produce gli effetti di un matrimonio valido.
Ora però occupiamoci delle conseguenze relative allo stato di buona o
male fede dei coniugi.
1. Se entrambi i coniugi erano in buona fede, o il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi, il matrimonio si considera valido fino la pronuncia la sentenza di annullamento che, quindi, in questo caso non avrà efficacia retroattiva.
2. Se solo un coniuge era in buona fede, o solo per lui il consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi gli effetti del matrimonio putativo si producono solo riguardo a lui e ai figli.
3. Se entrambi i coniugi erano in mala fede, gli effetti del matrimonio valido si producono solo rispetto ai figli salvo che nullità sia dovuta a incesto (art. 128 comma 4).
La buona fede si presume e
basta che sussista al momento della celebrazione del matrimonio.
Il coniuge in buona fede può avere anche
diritto a somme periodiche di denaro a carico dell’altro per un periodo di
tre anni (art. 129). Oltre a tale onere, il coniuge in mala fede sarà tenuto
a corrispondere un’indennità all'altro, obbligo cui sarà tenuto anche il
terzo cui sia imputabile la nullità del matrimonio (art. 129 bis).
Torniamo però al discorso dei figli; abbiamo visto
nel caso 3. che se entrambi i coniugi erano in mala fede, gli effetti si
producono solo nei confronti dei figli, salvo in caso di incesto.
Abbiamo visto, però, che come regola generale la
nullità del matrimonio non può pregiudicare i diritti dei figli, e quindi
tale richiamo operato dal comma 4 dell’art. 128 potrebbe anche considerarsi
superfluo.
Una deroga al principio espresso dal secondo comma
dell’art. 128 secondo comma, la troviamo, invece proprio nel caso che stiamo
commentando.
In base al principio del comma 2 dell’art. 128 e
in base alla regola dell’art. 128 comma 4 gli effetti del matrimonio si
producono comunque rispetto ai figli, anche se poi è stato annullato quando
entrambi i coniugi erano in mala fede, ma con l’eccezione dei figli nati in
seguito a un matrimonio annullato per incesto, che, evidentemente, non hanno
diritto agli effetti di cui stiamo parlando.
Di conseguenza possiamo trarre la regola che gli
effetti del matrimonio valido si producono comunque rispetto ai figli,
quando il matrimonio è stato poi dichiarato nullo, salvo che si tratti di
figli che sono nati in matrimonio annullato per incesto quando entrambi i
coniugi erano in mala fede.
Non è ben chiaro il motivo di questa disparità di
trattamento, che non può essere certamente imputata ai figli incestuosi, ma
fortunatamente il nuovo articolo 251, modificato dal d.lgs. 154\2013, e
espressamente richiamato dall’art. 128 comma 5 prevede la possibilità del
riconoscimento del figlio nato da queste relazioni, in modo che questo non
abbia a subire pregiudizio da tali situazioni.
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