Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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Negozio giuridico e autonomia privata

La nozione appena enunciata in maniera sintetica, merita una ulteriore spiegazione ed approfondimento. Dobbiamo considerare, infatti, che negozio è sinonimo di attività (dal latino nec otium); ai nostri fini non ci interessa ogni e qualsiasi attività, ma quella particolare volta ad ottenere degli effetti giuridici. Ci interessa, in definitiva, quella particolare attività umana cosciente e volontaria che si concreta in una dichiarazione di volontà rivolta ad un risultato giuridicamente rilevante. Il negozio giuridico è, in definitiva, attività giuridica.
Ma quale attività giuridica?

Certamente non ogni manifestazione di volontà può essere considerata negozio giuridico. Certamente questa manifestazione deve essere, però, sempre volontaria, deve trovare la sua fonte in un comportamento cosciente del soggetto che la pone in essere. Certamente deve avere come scopo un effetto giuridico, che, di regola, consiste nella costituzione, modificazione ed estinzione di una situazione giuridicamente rilevante. Ma, soprattutto, deve muoversi nell'ambito dell’autonomia che l'ordinamento riconosce ai consociati. Per chiarirci le idee definiamo subito il concetto di autonomia negoziale: è lo spazio di libertà lasciato ai soggetti dall'ordinamento.


Potremmo immaginare, infatti, uno Stato (come quelli ormai quasi tramontati del socialismo reale) che intende decidere in tutto e per tutto il destino dei suoi cittadini, stabilendo se sia possibile possedere o meno dei beni e, nel caso affermativo, se  sia possibile disporne. Uno Stato di tal fatta non lascia alcuna libertà ai propri consociati e nemmeno alcuna autonomia e, sempre in uno Stato del genere, non avrebbe senso parlare di negozio giuridico proprio perché non esiste autonomia. Il nostro Stato, invece, essendo di altra natura, riconosce ai propri consociati il potere di autodeterminarsi ma nei limiti da lui fissati e, nell'ambito di questo ampio potere di autodeterminazione, vi è anche quello di porre in essere negozi giuridici, cioè  l'autonomia negoziale. È ovvio che tale potere non sarà senza limiti, ma è proprio l'esistenza di limiti che puntualizza il concetto di autonomia, poiché quest'ultima è proprio lo spazio, la sfera di libertà lasciata ai consociati. Poniamoci ora un'altra domanda: quale disciplina applicare al negozio giuridico? Rispondiamo che il codice non disciplina specificatamente il negozio giuridico, ma ne disciplina alcune figure fondamentali come il testamento, il matrimonio e soprattutto, il contratto; quest'ultimo è di particolare importanza poiché l'articolo 1324 del codice civile dispone che: "salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale ". In altre parole la disciplina dei contratti si applicherà alla maggior parte dei negozi giuridici aventi contenuto patrimoniale.

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