Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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obbligazione degli interessi

Due sono i gli articoli di riferimento in merito agli interessi; il primo è l’art. 821c.c. sui frutti, che, come sappiamo possono essere naturali o civili. Il terzo comma dell’art. 821 c.c. dispone che: I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto.
Il secondo articolo è il 1282 c.c. al primo comma dispone che: ”i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente”.
Come si vede gli interessi vengono considerati come frutti civili del danaro, ed è proprio per questo motivo che per prodursi sono necessarie le tre condizioni indicate dall'articolo 1282, e precisamente:
1.credito avente a oggetto una somma di danaro;
2.credito liquido, cioè esattamente determinato del suo ammontare; 3.credito esigibile, non sottoposto, quindi, a termine o a condizione.
Possiamo quindi concludere che la prestazione che consiste nel pagare una somma di denaro, che sia liquida e esigibile è sempre accompagnata dall’obbligazione accessoria circa la corresponsione degli interessi, al tasso legale, salvo che le parti non abbiano stabilito ( per iscritto) un tasso superiore ex art. 1284 c.c. Gli interessi possono essere però esclusi per convenzione tra le parti.
Spostando la nostra attenzione sulla struttura degli interessi vediamo che questi, oltre a scaturire da crediti aventi le caratteristiche sopra indicate, rappresentano sempre una percentuale della somma indicata del capitale da versarsi periodicamente, e di natura accessoria al capitale.
Possiamo quindi ritenere che gli interessi hanno natura: 1.percentuale; 2. periodica; 3. accessoria, 4. pecuniaria.
Stabilite le caratteristiche dell'obbligazione degli interessi, distinguiamone i diversi tipi in relazione alle fonti che li producono.

Tra le distinzioni che abbiamo fatto nell’elenco, spicca per importanza quella tra interessi compensativi o corrispettivi, e interessi moratori.
I primi (compensativi o corrispettivi) sono quelli che il debitore deve per una somma di denaro per la cui restituzione non è stato fissato un termine.

Se le parti non hanno determinato il saggio degli interessi, questo sarà pari a quello legale, che è determinato dall’art. 1284 c.c. comma 1.
Lo stesso art. 1284 è stato modificato dal d.l. n. 132\2014 che ha aggiunto due nuovi commi introducendo una nuova regola circa il saggio degli interessi legali nel caso in cui questi siano chiesti attraverso una domanda giudiziale (o una domanda rivolta agli arbitri) cioè citando il debitore in giudizio per ottenere il pagamento degli interessi.
Se le parti avevano già stabilito il saggio degli interessi, il debitore dovrà corrispondere tale saggio al creditore, ma se il saggio d’interesse non è stato determinato, non sarà più quello legale del primo comma dell’art. 1284, ma quello (ben più oneroso) previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (d.l. n. 231\2002 art. 5 comma 2).
Come sappiamo quando non è fissato un termine per il pagamento il creditore può chiedere in qualsiasi momento l’adempimento, e anche gli interessi che si sono maturati fino al momento della richiesta.
Può darsi, però, che il termine per il pagamento vi sia, e sia anche scaduto. In tal caso, dalla scadenza del termine per l’adempimento, il creditore ha diritto agli interessi, che sono sempre compensativi, ma se il creditore ha invece provveduto alla costituzione in mora, o questa è automatica in quanto mora ex re, al creditore saranno sempre dovuti gli interessi, ma si tratterà di interessi dovuti per il ritardo, e quindi interessi moratori.
Abbiamo visto che gli interessi costituiscono un’obbligazione accessoria  rispetto a quella che ha per oggetto il capitale rappresentato, ovviamente, da una somma di denaro.
Di conseguenza il capitale, se ricorrono le condizioni sopra indicate, produce interessi, ma gli interessi non producono a loro volta interessi, non possono cioè entrare a far parte del capitale e fornire una nuova base di calcolo per nuovi interessi.
A volte però accade che gli interessi producano, a loro volta, nuovi interessi e questo fenomeno è detto " anatocismo " che possiamo quindi ritenere come l'ipotesi in cui gli interessi entrano far parte del capitale affinché producano a loro volta nuovi interessi insieme al capitale originario. Il fenomeno dell'anatocismo non si produce normalmente, ma solo in presenza delle condizioni indicate dall'articolo 1283 c.c. secondo cui gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi: 1. quando il pagamento dell'interesse sia stato richiesto con apposita domanda giudiziale; 2. quando vi sia stata apposita convenzione tra le parti

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