Qui tutti i lavori giuridici di Claudio Mellone
obbligazione degli interessi
Due sono
i gli articoli di riferimento in merito agli interessi; il primo è l’art.
821c.c. sui frutti, che, come sappiamo possono essere naturali o civili. Il
terzo comma dell’art. 821 c.c. dispone che:
I frutti civili si acquistano giorno
per giorno, in ragione della durata del diritto.
Il secondo articolo è il 1282 c.c. al primo comma
dispone che: ”i crediti liquidi ed
esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che
la legge o il titolo stabiliscano diversamente”.
Come si vede gli interessi vengono considerati come
frutti civili del danaro, ed è proprio per questo motivo che per prodursi
sono necessarie le tre condizioni indicate dall'articolo 1282, e
precisamente:
1.credito avente a oggetto una somma di danaro;
2.credito liquido, cioè esattamente determinato del suo
ammontare; 3.credito esigibile, non sottoposto, quindi, a termine o a
condizione.
Possiamo quindi concludere che la prestazione che
consiste nel pagare una somma di denaro, che sia liquida e esigibile è
sempre accompagnata dall’obbligazione accessoria circa la corresponsione
degli interessi, al tasso legale, salvo che le parti non abbiano stabilito (
per iscritto) un tasso superiore ex art. 1284 c.c. Gli interessi possono
essere però esclusi per convenzione tra le parti.
Spostando la nostra attenzione sulla struttura degli
interessi vediamo che questi, oltre a scaturire da crediti aventi le
caratteristiche sopra indicate, rappresentano sempre una percentuale della
somma indicata del capitale da versarsi periodicamente, e di natura
accessoria al capitale.
Possiamo quindi ritenere che gli interessi hanno
natura: 1.percentuale; 2. periodica; 3. accessoria, 4. pecuniaria.
Stabilite le caratteristiche dell'obbligazione degli
interessi, distinguiamone i diversi tipi in relazione alle fonti che li
producono.
Tra le distinzioni che abbiamo
fatto nell’elenco, spicca per importanza quella tra interessi compensativi o
corrispettivi, e interessi moratori.
I primi (compensativi o corrispettivi) sono quelli che
il debitore deve per una somma di denaro per la cui restituzione non è stato
fissato un termine.
Se le parti non hanno
determinato il saggio degli interessi, questo sarà pari a quello legale, che
è determinato dall’art. 1284 c.c. comma 1.
Lo stesso art. 1284 è stato modificato dal d.l. n.
132\2014 che ha aggiunto due nuovi commi introducendo una nuova regola circa
il saggio degli interessi legali nel caso in cui questi siano chiesti
attraverso una domanda giudiziale (o una domanda rivolta agli arbitri) cioè
citando il debitore in giudizio per ottenere il pagamento degli interessi.
Se le parti avevano già stabilito il saggio degli
interessi, il debitore dovrà corrispondere tale saggio al creditore, ma se
il saggio d’interesse non è stato determinato, non sarà più quello legale
del primo comma dell’art. 1284, ma quello (ben più oneroso) previsto dalla
legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali (d.l. n. 231\2002 art. 5 comma 2).
Come sappiamo quando non è fissato un termine per il
pagamento il creditore può chiedere in qualsiasi momento l’adempimento, e
anche gli interessi che si sono maturati fino al momento della richiesta.
Può darsi, però, che il termine per il pagamento vi
sia, e sia anche scaduto. In tal caso, dalla scadenza del termine per
l’adempimento, il creditore ha diritto agli interessi, che sono sempre
compensativi, ma se il creditore ha invece provveduto alla costituzione in
mora, o questa è automatica in quanto mora ex re, al creditore saranno
sempre dovuti gli interessi, ma si tratterà di interessi dovuti per il
ritardo, e quindi interessi moratori.
Abbiamo visto che gli interessi costituiscono
un’obbligazione accessoria rispetto a quella che ha per oggetto il
capitale rappresentato, ovviamente, da una somma di denaro.
Di conseguenza il capitale, se ricorrono le condizioni
sopra indicate, produce interessi, ma gli interessi non producono a loro
volta interessi, non possono cioè entrare a far parte del capitale e fornire
una nuova base di calcolo per nuovi interessi.
A volte però accade che gli interessi producano, a loro
volta, nuovi interessi e questo fenomeno è detto " anatocismo " che possiamo
quindi ritenere come l'ipotesi in cui
gli interessi entrano far parte del capitale affinché producano a loro volta
nuovi interessi insieme al capitale originario. Il fenomeno
dell'anatocismo non si produce normalmente, ma solo in presenza delle
condizioni indicate dall'articolo 1283 c.c. secondo cui gli interessi
scaduti possono produrre a loro volta interessi: 1. quando il pagamento
dell'interesse sia stato richiesto con apposita domanda giudiziale; 2.
quando vi sia stata apposita convenzione tra le parti
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