Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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obbligazioni naturali

 

Dalla nozione ci accorgiamo che queste obbligazioni hanno una singolare natura per due motivi fondamentali: 1.non si è obbligati alla prestazione; 2.se questa avviene non è si potrà richiedere quanto prestato.
Sappiamo, infatti, che nelle obbligazioni "si è costretti" ad adempiere, e se la prestazione non era dovuta, si potrà richiedere quanto si è dato secondo il principio espresso nell'art. 2033 c.c. sull'indebito oggettivo.  
Queste particolarità hanno fatto dubitare che le obbligazioni naturali siano obbligazioni, anzi, secondo alcuni autori si ritiene che non siano nemmeno degli obblighi giuridici, poiché non sanzionate.
Secondo altri autori, invece si tratterebbe di obbligo giuridico o anche vera e propria obbligazione, ma di natura "imperfetta" perché, pur conservando tutte le altre caratteristiche della categoria cui appartengono, non ne produce alcuni effetti.
Quale che sia la natura giuridica delle obbligazioni naturali scopriamo che l'art. 2034 ne prevede due ipotesi distinte: a) la prima si riferisce alle ipotesi in cui si è prestata un’attività in esecuzione di particolari doveri morali o sociali; b) la seconda al caso in cui, anche al di fuori di prestazione di attività in esecuzione di doveri morali o sociali, non è ugualmente ammessa la ripetizione di quanto prestato.

La distinzione, operata da parte della dottrina appare fondata, perché se è pur vero che le conseguenze nei due casi sono identiche (inammissibilità della ripetizione di quanto prestato), i presupposti sono in parte diversi.
In comune v'è la spontaneità dell'attività prestata, mentre non necessariamente si è spinti ad agire per adempiere doveri morali o sociali, e non sempre è ammessa la ripetizione di quanto si è dato quando l'attività è stata prestata da un incapace.
In conseguenza di quanto abbiamo affermato per le obbligazioni naturali di cui si occupa la prima parte dell'art. 2034, si applicheranno le seguenti regole:

Per le altre (dette anche imperfette), invece necessariamente si applicheranno solo le seguenti regole:

Esempi di questa seconda categoria di obbligazioni naturali sono il pagamento del debito di gioco o di scommessa (art. 1933 c.c.), il pagamento del debito prescritto (art. 2940 c.c.) e l’esecuzione di una disposizione fiduciaria (art. 627 c.c.).
In queste ultime ipotesi, infatti, notiamo che la legge non richiede che il pagamento del debito di gioco o del debito prescritto sia dovuto in esecuzione di doveri morali o sociali; chi paga un debito prescritto può anche ignorare che si sia avverata la prescrizione, ma non per questo può chiedere la ripetizione di quanto prestato; in merito alla capacità di agire, notiamo che l'art. 2034 la richiede solo per le obbligazioni naturali in senso stretto, mentre per l'efficacia della prestazione delle altre non è richiesta. È poi vero che mentre le obbligazioni naturali in senso stretto possono aversi in una serie indeterminata di casi, le altre sono tutte previste dalla legge. In merito alla forma dell'adempimento si ritiene che questo debba rivestire le caratteristiche del diritto che va ad attribuire.
Se, ad esempio, si tratta di diritto reale, sarà necessaria la forma scritta. Non è necessario, invece, l'atto pubblico, perché il debitore naturale non pone in essere una donazione ma adempie un obbligo.
Proprio in merito alla donazione notiamo che questa non può essere confusa con le obbligazioni naturali in senso stretto perché queste sono adempiute nella consapevolezza di esservi tenuti per doveri morali o sociali, mentre nella donazione basta il solo animus donandi che non necessariamente presuppone obblighi seppur di natura morale.

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