Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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possesso

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Sino ad ora abbiamo sempre parlato di diritti, e abbiamo visto che essere titolare di un diritto significa, sostanzialmente, poter compiere certe attività; se sono proprietario di un fondo, ho il potere di entrarvi, porre delle recinzioni, coltivarlo etc. e tutto questo indicherà che io sono il proprietario del fondo, o il titolare di un altro diritto reale.
Si supporrà che a questa situazione di fatto corrisponda anche una situazione di diritto; ma quello che appare potrebbe anche non corrispondere alla realtà giuridica di quel fondo; potrebbe essere, infatti, che nel fondo vi entro senza esserne il proprietario, mentre il proprietario semplicemente se ne disinteressa. Stando così le cose, qualsiasi altra persona potrebbe entrare nel fondo e cacciar via chi lì si trova, asserendo di essere lui il proprietario, e questa situazione potrebbe ripetersi ogni qual volta si dubiti che alla situazione di fatto corrisponda una situazione di diritto. È facile immaginare cosa accadrebbe se fosse consentita quest’attività; il pericolo di conflitti tra i cittadini aumenterebbe in misura rilevante, e a poco servirebbe ricorrere ai tribunali, perché l'accertamento di un diritto reale richiede tempo e fatica (pensiamo alla famosa "probatio diabolica" per il diritto di proprietà). 
Come fare, allora, per evitare che si creino conflitti continui tra i cittadini? Come fare a evitare che i titolari di diritti si vedano nei fatti spogliati delle loro posizioni giuridiche a causa della lunghezza e difficoltà del loro riconoscimento innanzi ai tribunali?  
La risposta a queste domande si è trovata riconoscendo valore giuridico a quella situazione di fatto che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, in una parola, tutelando e attribuendo valore giuridico al possesso.
Tutelare e attribuire valore giuridico a quella situazione di fatto detta possesso, che cosa significa?
Significa che il possessore può tutelare dinanzi ad un tribunale questa sua situazione di fatto indipendentemente dalla dimostrazione della titolarità del diritto, ed ecco che a lui sono riconosciuti specifici mezzi processuali, azioni dette "azioni possessorie".  Significa che dal solo possesso scaturiscono conseguenze giuridiche che possono portare anche all'acquisto del diritto, come accade nell’usucapione.
Per indicare questa complessa situazione di fatto e tutto quello che ne consegue, si parla di "ius possessionis", un diritto, certo, ma un diritto a una tutela provvisoria, destinato a cedere di fronte alla dimostrazione del vero diritto. Per questo motivo non bisogna confondere lo ius possessionis con lo "ius possidendi" che è il diritto del proprietario a possedere, diritto che esiste anche quando il proprietario non possiede, perché è stato spogliato del possesso, o anche perché non lo ha mai conseguito, mentre non è concepibile che scaturiscano effetti dal possesso quando questo non vi sia mai stato.

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