Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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privilegi

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Abbiamo già visto che tutti i creditori devono essere soddisfatti in eguale misura dal patrimonio del debitore inadempiente. In certi casi, però, vi sono dei crediti di rilevanza maggiore rispetto ad altri, rilevanza non economica ma sociale o giuridica.
Quando ciò accade, il legislatore dispone che questi creditori debbano essere favoriti rispetto gli altri in caso di esecuzione sul patrimonio del debitore.
Da questa speciale considerazione nascono, appunto, i privilegi che sono caratteristiche particolari del credito accordate esclusivamente dalla legge in relazione alla particolare causa dello stesso.
Si tratta di situazioni eccezionali che trovano fondamento nella legge e che, di solito, sorgono in maniera automatica senza che vi sia una specifica convenzione fra le parti. In certi casi, però, le parti possono far nascere convenzionalmente un privilegio; ciò non vuol dire che possano esistere privilegi di natura convenzionale, ma significa semplicemente che un privilegio previsto dalla legge può essere subordinato alla convenzione delle parti.
Normalmente il privilegio non risulta dal credito; ciò vuol dire che non sono previste particolari forme di pubblicità come invece accade per l'ipoteca, in certi casi, tuttavia, la legge prevede particolari forme di pubblicità per render nota l'esistenza del privilegio.
Nel codice civile e nelle leggi speciali troviamo diversi esempi di crediti privilegiati; ricordiamo i crediti scaturenti da rapporto di lavoro o i crediti dovuti per alimenti o, ancora, i crediti dovuti per tributi diretti allo Stato. Come si vede tali crediti non differiscono dagli altri se non per la loro natura, per la loro causa come dice l'articolo 2745. Riassumiamo quanto abbiamo detto sinora circa la natura del privilegio
:

 Occupiamoci schematicamente delle altre caratteristiche fondamentali dei privilegi; in primo luogo distinguiamo tra:

 In merito all'estensione del privilegio distinguiamo tra: 

 Qualche parola deve essere spesa in merito alla natura del privilegio speciale; quest'ultimo è riconosciuto a causa di un determinato rapporto che esiste tra il credito e il bene oggetto del privilegio; pensiamo all'ipotesi prevista dall'articolo 2756 del codice civile: se sono stati erogati dei crediti per spese o miglioramento di alcuni beni mobili, questi crediti sono garantiti da privilegio mobiliare speciale sui beni che sono stati oggetto delle spese o del miglioramento.
Molti altri casi di privilegi speciali li troviamo elencati del codice civile dall'articolo 2755 all'articolo 2769. Se la legge non dispone diversamente, i privilegi speciali hanno diritto di seguito; ciò vuol dire che anche in caso di alienazione dei beni oggetto del privilegio questo potrà esercitarsi anche nei confronti dei terzi acquirenti.
Diversamente accade per il privilegio generale; qui il privilegio è riconosciuto dalla legge indipendentemente dal rapporto che può intercorrere col bene mobile che ne è oggetto; in altre parole è riconosciuta una particolare importanza alla causa del credito per se stessa, e per questo motivo si è scelto di non legare il privilegio con particolare bene mobile, ma di estenderlo a tutti beni mobili del debitore.
Parlando delle cause legittime di prelazione abbiamo rilevato che il creditore che ne gode è preferito rispetto gli altri creditori in caso di esecuzione sul patrimonio del debitore; specifichiamo adesso che questa preferenza è accordata soprattutto sui creditori chirografari che sono quelli non garantiti; rispetto a questi creditori è quindi facile stabilire chi dovrà essere preferito. Ma che cosa accade se vi sono più creditori privilegiati oppure se vi sono più creditori che vantano diverse cause di prelazione sui beni del debitore?
Il codice civile risolve tutti questi problemi dettando un’analitica disciplina per risolvere i conflitti che possono sorgere tra più creditori privilegiati o tra più creditori tutti forniti di cause legittime di prelazione. Cerchiamo di schematizzare l'intricata materia in merito all’ordine tra le cause legittime di prelazione nell’elenco qui sotto:

I casi riportati sono quelli previsti dall'articolo 2748 del codice civile e sono validi in via generale, nel senso che possono essere derogati da speciali disposizioni di legge che dispongano diversamente. Occupiamoci adesso dell'ordine tra i vari privilegi mobiliari generali o speciali (art. 2777 c.c.), in altre parole vogliamo sapere quale tra più crediti tutti assistiti da privilegio, deve essere preferito in sede di esecuzione sui beni del debitore:

 L'articolo 2778 del codice civile si occupa, invece, dell'ordine dei privilegi concernenti i soli beni mobili; anche quest’articolo determina l'ordine tra i privilegi mobiliari (generali o speciali che siano) stabilendo 20 casi; come abbiamo già visto nell'ipotesi riportata, il credito garantito da privilegio di cui al punto 1. prevale su quello di cui al punto 2, quello del punto 2 su quello del punto 3 e così via sino ad arrivare all'ultima ipotesi, la ventesima, che rappresenta il credito meno garantito.
In ogni caso lo stesso articolo 2778 fa salvo quanto stabilito dall'articolo 2777; in altre parole bisognerà prima soddisfare i creditori di cui all'articolo 2777 e solo dopo aver soddisfatto questi ultimi si potrà seguire l'ordine di cui all'articolo 2778. Sempre seguendo la stessa tecnica, l’articolo 2780 del codice civile si occupa dell'ordine tra i vari privilegi immobiliari. Se poi concorrono più creditori tutti egualmente privilegiati, l'articolo 2782 del codice civile stabilisce che questi saranno soddisfatti in proporzione dell'importo del loro credito.
Potrebbe darsi, infine, che la legge non stabilisca l'ordine di preferenza relativo a un credito privilegiato; in questo caso l'articolo 2783 dispone che questo credito si ponga come ultimo dietro agli altri crediti privilegiati di cui è stabilito l'ordine di preferenza.

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