Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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proposta irrevocabile

Abbiamo visto che la proposta può essere revocata a norma dell'art. 1328 comma 1; questo potere di revoca può, tuttavia, rendere incerto l'accettante sull’effettiva stipula del contratto e, potrebbe condizionare la sua stessa decisione di accettare o meno la proposta.
Per questo motivo, e per meglio tutelare la certezza dei commerci, il codice civile prevede una serie di ipotesi dove la proposta (e a volte anche l'accettazione) non sono revocabili.
Cominciamo dal primo caso disciplinato dall'art. 1329 c.c.

 Come si vede il proponente per accentuare la serietà della sua proposta, la rende irrevocabile e, di conseguenza, sarebbe inefficace la sua eventuale revoca. Questo non vuol dire che il proponente debba essere legato per sempre alla sua proposta; accade, infatti, che la revoca è efficace nel caso in cui giunga dopo la scadenza del temine di efficacia della proposta e sempre che, nel detto termine, non sia giunta al proponente l'accettazione  del contratto.
Non c'è poi bisogno di aspettare la scadenza del termine di efficacia nel caso in cui l'oblato (e cioè l'altra parte) la rifiuti o l'accetti  in maniera difforme.
Ricordiamo, inoltre, che se è stata avanzata una proposta irrevocabile, questa rimane tale, anche se il proponente muore o diviene incapace.

D'altro canto la proposta o l'accettazione  rimane efficace ( e quindi non è revocata) quando è fatta dall'imprenditore che muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo, però, che si tratti di piccoli imprenditori o quando la natura dell'affare o altre circostanze rendano revocabile la proposta (art. 1330 c.c.).

 Consideriamo ora gli altri casi di proposta irrevocabile:

Con l'accettazione, e quindi con l'esercizio del diritto di opzione, il contratto si conclude senza bisogno di ulteriori manifestazioni di volontà.

Ci occupiamo di questo tipo di contratto unilaterale (ma, attenzione, sempre con almeno due parti come tutti i contratti) in questa sede perché contiene il riferimento alla proposta irrevocabile, ma sicuramente la parte più interessante dell'ipotesi dell'art. 1333 è quella contenuta nel secondo comma, secondo cui il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, ma nel caso in cui non ci sia questo rifiuto il contratto è concluso. È uno dei casi in cui la legge dà valore al silenzio, equiparandolo a accettazione contrattuale.

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