Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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pubblicazione del testamento segreto e olografo

Abbiamo visto che il testamento diviene efficace dopo la morte del testatore, ed è valido indipendentemente dalla conoscenza dell'atto da parte dei suoi destinatari. È anche vero, però, che se nessuno è a conoscenza dell'esistenza del testamento si aprirà la strada alla successione legittima.
La pubblicazione del testamento serve, allora, a farne conoscere il contenuto, ma non ne è un requisito di validità o di efficacia dell'atto, ma, semmai, un presupposto per la sua eseguibilità nei modi che vedremo in seguito. La pubblicazione, in senso tecnico, si ha per il testamento olografo e segreto, visto che il testamento pubblico è immediatamente eseguibile proprio per la sua natura di atto pubblico.
I testamento olografo e segreto si pubblicano in forme simili, con la sola differenza dovuta al fatto  che mentre il testamento segreto è già in possesso del notaio, quello olografo è sempre rimasto presso il testatore e, per avventura, potrebbe non essere mai scoperto. Stando così le cose è chiaro che il testamento segreto è pubblicato dallo stesso notaio, appena riceve la notizia della morte del testatore (art. 621 c.c.), mentre quello olografo è sempre pubblicato dal notaio, ma solo quando gli sia portato da chi l'abbia avuto in possesso (art. 620 c.c.).
Dopo questi eventi, la pubblicazione avviene nella stessa maniera, e cioè:
1.Il notaio si assicura la presenza di due testimoni; 2.davanti a detti testimoni redige, nella forma degli atti pubblici, un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo; 3.il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio; 4.successivamente il notaio deve trasmettere alla  cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali e del testamento pubblico (art. 622 c.c.) 5.infine il notaio comunica agli eredi e legatari l'esistenza del testamento (art. 623 c.c.).
Chiediamoci, ora, cosa accade se i testamenti olografi o segreti non sono pubblicati. Notiamo, in primo luogo, che la legge non pone un termine per la pubblicazione, tanto che è prevista una specifica actio interrogatoria ( art. 620 comma 2, art. 621 comma 2) per ottenerne la pubblicazione.
Entrambi i testamenti sono poi eseguibili indipendentemente dalla pubblicazione, tanto che gli eredi possono spontaneamente dare esecuzione alle disposizioni testamentarie, senza che vi sia alcuna invalidità o inefficacia, anche se tale ipotesi è verosimile solo nel caso di testamento olografo. Sembra allora che la pubblicazione sia inutile, ma non è così, perché solo con questa attività si potrà agire in giudizio per l’esecuzione delle disposizioni testamentarie.

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