Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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rapporti tra debitori e creditori e azione di regresso

Sino ad ora ci siamo occupati della solidarietà dal punto di vista dei rapporti esterni; in altre parole abbiamo considerato i gruppi di debitori e creditori come un tutt'uno che si ponevano l'uno di fronte all'altro. Ma è anche vero che solidarietà non vuol dire sacrificio, non vuol dire che una  volta eseguita la prestazione dal debitore in solido, gli altri potranno considerarsi liberi da ogni ulteriore obbligo oppure, nella solidarietà attiva, che l'unico creditore che ha ricevuto la prestazione possa non render conto di nulla agli altri.

 Bisogna considerare anche i rapporti interni intercorrenti tra il gruppo dei debitori o il gruppo dei creditori regolati dall'art. 1298 c.c.:

Ciò significa che, operando la presunzione di uguaglianza delle quote, se all'esterno ognuno dei debitori (ad es. 5) dovrà dare 50 o ognuno dei creditori (ad es. 5) dovrà ricevere 50, nei loro rapporti interni s'intenderà che ognuno dovrà dare o ricevere 10, salvo, ovviamente, patto contrario.  Tale situazione è più evidente nel caso dell'azione di regresso ex art. 1299 c.c. che, seppure prevista per la sola solidarietà passiva, può essere estesa anche a quella attiva.

Se quindi, nel caso di cui poc'anzi, il debitore ha pagato 50, potrà chiedere ad ognuno degli altri quattro 10 che, sommati con la sua parte, saranno equivalenti all'intero debito pagato che era appunto di 50.

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