Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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regime patrimoniale della famiglia

Abbiamo visto che il legislatore ha concepito la famiglia come luogo dove tutti i suoi membri sono obbligati a collaborare per l'interesse comune.
I coniugi, in particolar modo, decidono concordemente della vita familiare e il legislatore, in armonia con questi scopi, è intervenuto per regolare anche i rapporti economici che la famiglia intrattiene con i terzi. Si potrebbe prevedere che per le obbligazioni assunte dai coniugi e per gli acquisiti da loro effettuati, il singolo coniuge sia singolarmente responsabile per le obbligazioni assunte e solo a lui debbano essere riferiti gli acquisiti.
In tal modo, però, si minerebbe quell’unità familiare che il legislatore ha voluto creare, anteponendo l'interesse personale del coniuge a quello della famiglia nel suo complesso, e, in considerazione di ciò, il legislatore ha scelto come regime patrimoniale privilegiato nei rapporti tra i coniugi quello della comunione legale dei beni, prevista negli artt. 177 e ss. del codice civile. Il regime di comunione legale è quindi "automatico" nel senso che è adottato in mancanza di una diversa dichiarazione di volontà (art. 159 c.c.).

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