Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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rescissione

 
 
L'azione rescissione ha lo scopo di portare a equità un contratto che sia stato concluso sotto la pressione di circostanze eccezionali che possono consistere in uno stato di pericolo o di bisogno.
Pensiamo al caso in cui una madre vede rischiare di annegare suo figlio e non è in grado di prestargli soccorso; in tale situazione potrebbe promettere una grossa somma di denaro a chi lo porterà in salvo. Pensiamo ancora all'ipotesi di chi trovandosi in stato di bisogno venda un bene prezioso al di sotto della metà del suo valore. Entrambi i contratti sono stati conclusi sotto la spinta di situazioni particolari, ben note a tutti i contraenti, situazioni che hanno cagionato una particolare iniquità nelle condizioni negoziali.
Proprio per permettere un riequilibrio delle condizioni negoziali, il legislatore ha concesso l'azione di rescissione, lasciando la scelta alla parte svantaggiata se mantenere in vita al contratto oppure rescinderlo, facendone cessare l'efficacia.

La figura della rescissione è tradizionalmente inquadrata tra le cause di invalidità del contratto, anche se una autorevole dottrina la intende, piuttosto, come rimedio contro l'iniquità di un contratto di per sé perfetto. Prevista in via generale dal codice civile (artt. 1447 e 1448) se ne distinguono due ipotesi. Analizziamo la prima:

Rescissione del contratto in stato di pericolo (nel caso, ad esempio, del genitore che promette una grossa ricompensa a chi salverà il figlio che sta per annegare):

In  caso di rescissione il giudice potrà assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.

Passiamo, ora, all'altro tipo di rescissione.
Rescissione contratto per lesione (è l'ipotesi di chi spinto da uno stato di bisogno venda un  bene al di sotto della metà del suo valore).

Vediamo ora le regole generali relative all'azione di rescissione:

Sulla riduzione a equità è necessario effettuare una precisazione; si potrebbe pensare che per riportare il contratto ad equità (e quindi evitare la rescissione) basti offrire il 50% più uno del reale valore della prestazione ricevuta da chi è in stato di bisogno.
Tale è l'opinione di diversi autori, ma la legge non dice di riportare il contratto alle condizioni che avrebbero evitato la rescissione, ma di portarlo "a equità" , cioè in una situazione che venga incontro alle opposte esigenze delle parti, valutate in relazione alla situazione specifica; accade allora che per evitare la rescissione il contraente che ha approfittato della situazione di bisogno dell'altro, dovrà aumentare la sua prestazione di ben più del 50% più uno del valore dell'altra, perché se si limitasse a ciò, difficilmente il giudice, chiamato a valutarla, potrebbe considerare equa una prestazione che vale poco più della metà dell'altra.
Occupiamoci ora degli altri aspetti della rescissione.

Passiamo ora a un delicato argomento, sempre relativo alla rescissione, e cioè il rapporto tra rescissione e usura. Questa è prevista dall'art. 644 c.p.  che ha assorbito l'ipotesi dell'abrogato articolo 644 bis c.p. relativo all'usura impropria. In ogni caso il nuovo articolo 644 prevede il caso di chi si fa dare o promettere "in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità, interessi o vantaggi usurari" e al terzo comma si fa riferimento a chi pur non ricevendo, o non avendo ricevuto la promessa, di interessi usurari, (stabiliti in base all'art. 2 l. 108\1996 con decreto del ministero del tesoro), si approfitti di chi si trova in stato di difficoltà economica o finanziaria; in quest'ultimo caso la somiglianza con la rescissione è evidente. 
Sarà quindi il giudice a stabilire se il caso concreto di rescissione rientri nell'usura (soprattutto quella del comma 3 dell'art. 644 c.p.), ma se ciò sarà accertato tale contratto non sarà semplicemente rescindibile, ma nullo per contrarietà a norme imperative. In tal modo la vittima della rescissione-usura riceverà una tutela ben più efficace di quella che può ottenere dalla sola rescissione.

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