Claudio Mellone, Manuale di Diritto Privato
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responsabilità genitoriale

 La responsabilità genitoriale è stata introdotta dal d.lgs. 154\2013   che ha riscritto gli articoli art. 315 e ss. del codice civile. Da un lato ha meglio individuato i doveri dei genitori verso i figli, e dall’altro ha puntualizzato i doveri dei figli verso i loro genitori.
Notiamo che la responsabilità genitoriale si ha in tutti i casi in cui vi siano dei figli, prescindendo dal fatto che questi siano nati all’interno o al di fuori del matrimonio.

La responsabilità genitoriale ha quindi sostituito la vecchia potestà dei genitori.

Attualmente, quindi, i reciproci diritti e doveri dei figli e dei genitori sono disciplinati in due pari diverse del codice civile, e cioè dall’art. 315 all’art. 337 octies,  e dall’art. 143 al 148, che disciplinano in generale i diritti e doveri che nascono dal matrimonio, tra i quali spiccano quelli verso i figli.

Non è quindi possibile parlare compiutamente dei diritti e doveri dei coniugi se prima non si analizza la responsabilità genitoriale.

In primo luogo, essendo cessata ogni disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori del matrimonio, l’art. 315 dispone che:” Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”.

Cominciamo, allora, con i diritti e doveri del figlio, indicati dall’art. 315 bis; cominciamo dai doveri:

In merito a quest’ultimo punto, l’art. 318 dispone che il figlio sino alla maggiore età o all'emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli.
Nel caso in cui lo faccia senza il permesso dei genitori, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.

Ben più sostanziosi sono i doveri dei genitori verso il  figlio che ha diritto a:

Se il figlio minore ha compiuto i dodici anni, o se ha meno di quell’età, ma ha raggiunto una capacità di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Abbiamo visto che il figlio ha diritto di mantenere rapporti significativi con i parenti, e quindi si può ritenere che anche i parenti abbiano lo stesso diritto nei confronti del figlio della coppia, ma, in realtà, il codice si occupa specificamente solo dei nonni (art. 317 bis), che hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i loro nipoti minorenni, un diritto che comporta un dovere a carico dei genitori. A tal proposito il secondo comma dell’art. 317 bis dispone che quando l’ascendente, cioè uno dei nonni, è impedito nel suo diritto, può rivolgersi al giudice perché questi adotti i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.

Veniamo ora alla responsabilità genitoriale vera e propria; questa, come detto, sostituisce la vecchia potestà dei genitori.

Il codice non definisce tale potere-dovere, per una precisa scelta legislativa, poiché il concetto potrà evolvere in relazione all’evoluzione sociale e giuridica della società. È esercitata di comune accordo da entrambi i genitori; sempre di comune accordo i genitori stabiliscono la residenza abituale del minore.
In merito alla durata della responsabilità, questa  non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in questi casi è determinato dagli articoli 337 bis e seguenti del codice, dei quali ci occuperemo in seguito.

Può darsi che uno dei genitori sia impossibilitato all’esercizio della responsabilità (art. 317) per lontananza, incapacità o altro impedimento. In tal caso la responsabilità è esercitata in modo esclusivo dall’altro.

Come abbiamo visto la responsabilità genitoriale è esercitata di comune accordo tra i genitori, ma questo accordo può anche venire meno.

In tal caso l’art. 316 al secondo comma, dispone che in caso di contrasto sull’esercizio della responsabilità, ma solo su questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. In questi casi il giudice, sentiti i genitori e ascoltato il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare.  Se però il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. Il figlio può poi anche nascere al di fuori del matrimonio. Fermo restando che non ci sono più differenze tra figli nati nel matrimonio e gli altri figli, resta da stabilire a chi spetti la responsabilità genitoriale.  Per il quarto comma dell’art. 316 il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.  Quando però vi sia un genitore che non esercita la responsabilità genitoriale, questi ha il diritto di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio. Dei casi di decadenza o cessazione della responsabilità genitoriale ce ne occuperemo in seguito.
La responsabilità genitoriale si esprime, in concreto, attraverso una serie di diritti e doveri che gravano sui genitori esercenti tale responsabilità, vediamo di riassumerli nei prossimi paragrafi.

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